Grazie agli incentivi introdotti dal cosiddetto Superbonus 110%, in questo periodo non si fa che parlare delle colonnine di ricarica per le auto elettriche anche all'interno delle abitazioni private e dei condomini. In realtà, la legge aveva da tempo (e più volte) normato su questo specifico punto.
Già nel 2010 il d. lgs. n. 48 prevedeva una serie di obiettivi in merito all'efficientamento energetico degli edifici e alla prestazione energetica nel settore dell'edilizia, nell'ottica di realizzare nuovi edifici con zero emissioni entro il 2050.
Ma non solo. Il d. lgs. n. 257/2016 stabiliva a sua volta la predisposizione e l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in tutti gli immobili di nuova costruzione:
- residenziali, con almeno 10 unità abitative;
- destinati ad altri usi non residenziali, con superficie utile superiore a 500 metri quadri.
E ancora, il d. lgs. n. 48/2020 stabilisce l'obbligo di inserire tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici presso edifici:
- di nuova costruzione;
- sottoposti a ristrutturazione importante;
- non residenziali, dotati di più di dieci posti auto.
Al contempo, è stato previsto che, entro la data del primo gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di oltre venti posti auto sia installato almeno un punto di ricarica.
Insomma: il famoso "Decreto Rilancio" (d. l. n. 34/2020) post-pandemico non ha fatto altro che fornire incentivi per accelerare la realizzazione di obiettivi già prefissati, incoraggiati ora dalla vigenza del cosiddetto Superbonus 110%, che favorisce l'efficientamento energetico degli immobili.
Insomma: l'obiettivo è che chiunque possa ricaricare il proprio veicolo senza la necessità di recarsi presso i fornitori. Come funzionano le colonnine per le auto elettriche in condominio? Dopo questa breve panoramica normativa, approfondiamo meglio la questione analizzando i principali aspetti che possono interessare chi vive in un edificio condominiale.
Regolamenti comunali: c'è l'obbligo delle colonnine elettriche?
L'impatto della normativa sopracitata ha risvolti concreti già a livello locale: in ottemperanza al summenzionato d. lgs. n. 257/2016, i regolamenti di edilizia locale hanno stabilito che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente prevista la predisposizione all'allaccio per le colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, in riferimento a:
- edifici di nuova costruzione ad uso differente da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (consistenti in interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva);
- edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (definizione come sopra).
Per questa tipologia di edifici, l'allaccio alle colonnine è previsto per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
In mancanza di installazione di dette colonnine, il Comune non può rilasciare il titolo abilitativo. Insomma: si tratta di una vera e propria conditio sine qua non.
Colonnine elettriche: quale maggioranza serve?
Secondo l'art. 17-quinquies della legge n. 134/2012, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in condominio sono decise dall'assemblea, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma secondo, cod. civ., cioè con delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (cioè, 500 millesimi).
Colonnine elettriche in condominio: quando sono vietate?
Alle colonnine elettriche si applicano i divieti stabiliti per le innovazioni condominiali, per tali dovendosi intendere le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, all'uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni.
È il medesimo articolo di legge, appena sopra citato, a stabilire che "Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile".
Le colonnine elettriche in condominio sono quindi vietate se:
- comportano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;
- alterano il decoro architettonico;
- rendono alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Ad esempio, non sarebbe possibile installare una colonnina elettrica nel bel mezzo di un cortile condominiale ottocentesco, oppure in altro luogo comune che rende inservibile il bene: si pensi alla colonnina installata nel piccolo parcheggio condominiale, in modo tale che nessuna auto possa più sostare.
Per quanto riguarda il limite della sicurezza dell'edificio, è evidente che l'installazione di una colonnina per le auto elettriche debba essere curata da un tecnico specializzato in grado di rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento. Di tanto parleremo anche nell'ultimo paragrafo.
Colonnine elettriche: può installarle il singolo condomino?
Secondo il sopracitato art. 17-quinquies della legge n. 134/2012, nel caso in cui l'assemblea rifiuti di installare una colonnina per le auto elettriche, oppure non deliberi entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il singolo condomino potrà provvedervi autonomamente, a proprie spese.
Anche in tema di colonnine elettriche si applica infatti il principio generale secondo cui ciascun condomino può servirsi degli spazi comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo, potendo a tal fine apportare a proprie spese le modifiche che ritiene necessarie (art. 1102 cod civ.).
Ciò significa che, se l'assemblea non provvede, il condomino interessato a installare una colonnina di ricarica per le auto elettriche in condominio potrà farlo anche senza avere il consenso degli altri, purché:
- sostenga le spese in modo esclusivo;
- non alteri la destinazione d'uso del bene condominiale;
- non impedisca agli altri condòmini di fare uso dello spazio comune.
Ad esempio, il condomino potrà installare una colonnina elettrica nello slargo comune antistante l'edificio, se c'è spazio a sufficienza per l'impianto e per consentire il consueto passaggio dei veicoli e la loro manovra.
Nel caso di colonnina elettrica installata di tasca propria dal singolo condomino, le spese relative al consumo saranno ripartite in proporzione all'uso: le colonnine sono infatti fornite di contabilizzatori del consumo. Tanto ci rimanda al prossimo paragrafo.
I condòmini possono partecipare successivamente all'installazione?
I condòmini potranno partecipare in un tempo successivo all'innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'impianto.
A tanto si giunge mediante l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1121 cod. civ., secondo cui "Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera".
Colonnine auto elettriche: agevolazioni Superbonus 110%
La legge (D. l. n. 34/2020 - cosiddetto Decreto Rilancio) prevede delle agevolazioni per il condominio che decide di installare delle colonnine elettriche: le spese sostenute per la realizzazione di colonnine di ricarica possono andare in detrazione nella misura del 110%.
Per la precisione, le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di colonnine di ricarica possono andare in detrazione nella misura del 110%, da ripartire in cinque anni. Per le spese sostenute a partire dal 2022, invece, la detrazione può essere ripartita solamente in quattro anni.
In alternativa, come specificato dall'articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34/2020, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo (cosiddetto sconto in fattura), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L'installazione delle colonnine elettriche rientra tra gli interventi ammessi a beneficiare del cosiddetto Superbonus 110%, a condizione però che sia eseguito anche solo uno degli interventi strutturali cosiddetti "trainanti" (come ad esempio la coibentazione o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione) e, comunque, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa massima detraibile (in vigore dal primo gennaio 2021):
- 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
In questi massimali possono essere comprese le spese per l'aumento della potenza del contatore fino a 7kW (interpello n. 412/2020).
Il limite è invece di 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Per gli interventi in corso di esecuzione o conclusi al 31/12/2020, la spesa massima ammissibile è pari a 3000 euro per il numero di colonnine installate.
Va poi specificato che l'aliquota di detrazione scende al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Come già ricordato, nel caso delle colonnine per le auto elettriche si può procedere all'installazione qualora l'assemblea deliberi col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.
Antincendio e valutazione dei rischi nelle autorimesse.
Nel caso in cui le colonnine di ricarica per le auto elettriche debbano essere installate in un condominio soggetto ad attività di prevenzioni incendi, è bene incaricare un tecnico abilitato iscritto nell'elenco ministeriale, per effettuare una nuova valutazione del rischio antincendio e proporre eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione.
La certificazione del nuovo impianto e la corrispondenza dello stesso alla normativa vigente è indispensabile per mettere in esercizio il servizio di ricarica.
È bene ricordare che le batterie installate nelle auto a trazione elettrica possono, in condizioni particolari, esplodere al pari di qualunque batteria e, pertanto, è più che opportuno adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza dell'edificio e di chi vi abita.
