Soprattutto durante il periodo di intenso caldo estivo, l'acquisto e la successiva installazione di un climatizzatore sono indispensabili. Per cui, fatta questa scelta, non resta che individuare dove collocare l'ingombrante e a tratti rumorosa macchina esterna. Trattasi di posizionamento che, nei condomini, può avvenire anche sulla parete comune.
Pertanto, in un caso come questo, le domande che si possono porre sono le seguenti: è legittimo posizionare il condizionatore sulla parete condominiale? In tale circostanza, a quale distanza occorre posizionare la macchina rispetto alle finestre o ai balconi altrui?
Ha trattato l'argomento ed ha risposto a queste domande il Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 6804 del 05 luglio 2025. Lo ha fatto perché la proprietaria di un appartamento al terzo piano di un fabbricato partenopeo chiedeva la rimozione della macchina esterna del condizionatore.
Esso era stato posizionato da una vicina sulla parete condominiale, in posizione sottostante alla finestra ed al balcone dell'attrice.
In particolare, secondo la tesi della parte istante, tale posizionamento avveniva in violazione delle distanze minime tra le costruzioni, previste dalla legge. Per questa ragione, la macchina andava rimossa o, quanto meno, spostata in un altro punto.
Pertanto, come ha risolto la lite il Tribunale di Napoli? Non ci resta che scoprirlo.
Condizionatori e distanze tra costruzioni: cosa dice la legge?
In tema di costruzioni e di rapporti tra fondi e/o immobili vicini, la disposizione che, principalmente, regola ogni vicenda è certamente l'art. 907 cod. civ. «Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia».
Come si può notare dalla lettura della norma, la distanza minima di tre metri non è irrisoria e, se violata, comporta il diritto del proprietario, disturbato dalla costruzione troppo vicina, di chiedere la rimozione o lo spostamento del manufatto.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, ivi compreso il qui citato Tribunale di Napoli, anche il motore esterno di un condizionatore può essere considerata una costruzione, in ragione della dimensioni non indifferenti della macchina «L'unità esterna di condizionamento, per il fatto di essere tendenzialmente fissa, ancorata alla parete dell'edificio, e di dimensioni rilevanti, può essere considerata una costruzione, sottoposta alla disciplina sulla distanza delle costruzioni dalle vedute stabilita dall'art. 907 cc.».
Per cui, allorquando si decide di acquistare e posizionare un condizionatore in condominio, almeno in linea di principio, bisogna fare i conti con le prescrizioni previste dall'art. 907 cod. civ.
Tuttavia, fatta questa premessa, bisogna considerare il caso concreto.
Nell'ipotesi specifica, infatti, il motore del condizionatore era stato installato sulla parete condominiale. Tale circostanza pare non sia stata del tutto irrilevante al fine dell'applicabilità alla fattispecie delle distanze tra le costruzioni previste dalla legge.
Climatizzatore sulla parete condominiale: si applica la normativa sulle distanze tra costruzioni?
In tema di posizionamento della macchina esterna in condominio, montare il macchinario sulla parete comune non è un'azione irrilevante.
A tal proposito, infatti, il Tribunale di Napoli aderisce a quell'orientamento della Cassazione secondo il quale la norma di riferimento in questo caso è solo l'art. 1102 cod. civ. «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Secondo i magistrati, quindi, in un caso come questo, ciò che occorre verificare è, semplicemente, che, con l'installazione, sia stato rispettato il parimenti uso degli altri della cosa comune. Allorché tale uso sia stato legittimo, non è, quindi, necessario invocare le distanze di cui all'art. 907 cod. civ. Tale norma, perciò, non viene applicata.
«In tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale (Cass. n. 0477/2023)».
Pertanto, tornando alla vicenda in commento, appurato che la macchina del climatizzatore, sebbene di dimensioni rilevanti, non impediva il parimenti uso degli altri della parete condominiale, all'ufficio partenopeo non è restato che respingere la domanda attorea.
