Secondo l'articolo 1382 c.c. la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (comma 1).
Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e, pertanto, essa non è configurabile allorché la relativa pattuizione sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato: in tale ipotesi infatti costituisce una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale.
In ogni caso la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (comma 2); tale prestazione - così dispone il comma 1 - deve però essere determinata.
A tale proposito si può affermare che, affinché il contenuto di una clausola penale sia conforme all'art. 1382 c.c., è indifferente che l'ammontare della prestazione risarcitoria a carico della parte inadempiente sia determinato in via anticipata o sia rimesso a un momento successivo all'inadempimento, ma in quest'ultimo caso è sempre importante che la determinazione avvenga sulla base di criteri di calcolo definiti in anticipo.
Locazione e clausola penale
Naturalmente tale pattuizione è utilizzabile anche nell'ambito delle locazioni. Il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile quindi è tenuto a norma dell'art. 1591 c.c., dalla data di cessazione legale del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento; pertanto, qualora questo danno sia stato determinato con apposita clausola penale, il conduttore deve corrispondere l'ammontare di detta penale (Cass. civ., sez. VI, 09/12/2015, n. 24910; Cass. civ., sez. III, 28/09/1998, n. 9698; Cass. civ., sez. III, 04/11/1993, n. 10887).
Essa concerne e, quindi, assorbe solo il maggior danno rispetto al corrispettivo, al quale allude la norma dell'art. 1591 c.c. (Cass. civ., sez. III, 16/02/2023, n. 4904).
Locazione, clausola penale, imposta di registro: la tesi dell'Agenzia delle Entrate
Si è posto però il problema di stabilire se una clausola penale - nel caso di specie inserita in un contratto di locazione -sia soggetta o meno a distinta imposta di registro.
Una recente vicenda, presa in esame dalla Cassazione, prendeva l'avvio quando in relazione alla clausola penale contenuta in un contratto di locazione, concluso tra due società, per il caso di ritardo nella restituzione del bene locato, l'Agenzia delle Entrate riteneva applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 1 e, conseguentemente, provvedeva al recupero dell'imposta di registro della misura fissa ai sensi dell'art. 27 TUIR e art. 11 tariffa prima parte, oltre sanzioni.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, dunque, quella in questione era una previsione pattiziamente aggiunta dalle parti allo scopo di produrre ulteriori e distinti effetti giuridici e, quindi, doveva essere assoggettata ad autonoma imposizione. Secondo la stessa Agenzia delle Entrate si doveva applicare l'articolo 21 del Dpr n. 131/1986.
Tale norma prevede, al primo comma, che se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto, per poi proseguire, al secondo comma, affermando che se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.
La tesi dell'Agenzia non veniva condivisa dalla CTR della Lombardia che riteneva non fosse applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 1, essendo detta clausola, per la sua intrinseca natura, correlata al contenuto essenziale del contratto di locazione e, pertanto, non autonomamente tassabile. L'agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione.
La tesi della Cassazione
La Cassazione ha dato torto all'Agenzia delle Entrate. In particolare i giudici supremi hanno chiarito che, l'articolo 21, commi 1 e 2, detta il criterio distintivo tra tassazione unica, da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa (comma 1) e tassazione separata delle singole disposizioni (comma 2), individuandolo, in linea con il principio generale della tassazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato, nella sussistenza o meno del requisito che esse "derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre" (Cass. del 18.07.2022, n. 22476).
Tenendo conto di quanto sopra il Collegio ha precisato che la clausola penale ha lo scopo di sostenere l'esatto, eventualmente reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni "principali" assunte con il contratto cui accede; per la Cassazione essa costituisce un mero patto volto a specificare quanto già insito nel contratto, al solo fine di stabilire ex ante quanto la parte dovrà pagare, a titolo risarcitorio, qualora dovesse rendersi inadempiente delle obbligazioni già contenute nel contratto di locazione a cui la clausola afferisce.
Di conseguenza la Corte ha confermato che la funzione della clausola in esame - desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c. - non può ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione nascente dal contratto di locazione a cui accede, perché sul piano giuridico, l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene sia si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva rispetto all'adempimento sua propria.
Alla luce di quanto sopra i giudici supremi hanno escluso l'applicazione dell'articolo 21 (il quale stabilisce l'autonoma tassazione delle disposizioni dell'atto che non discendano necessariamente le une dalle altre) perché, trattandosi di una mera specificazione e quantificazione di una prestazione già derivante dal contratto di locazione, in assenza di questo, non ha alcuna "forza" contrattuale propria (Cass. civ., sez. V, 07/11/2023, n. 30983).
