L'azione di manutenzione del possesso è un'azione giudiziaria volta a tutelare chi esercita il possesso di un bene immobile contro turbative o molestie da parte di terzi. L'azione di manutenzione può essere esercitata dal proprietario, ma solo se il proprietario è anche possessore del bene al momento della turbativa o molestia. È più veloce rispetto alla rivendicazione e può essere avviata entro un anno dalla turbativa.
Questa azione è uno strumento utile per il singolo condomino quando i comportamenti molesti di un vicino compromettono il pieno godimento del proprio appartamento.
Un esempio pratico di questa applicazione è stato recentemente analizzato dal Tribunale di Padova (ordinanza 17 febbraio 2025).
Vicenda e decisione
Un condomino si lamentava della rumorosità del climatizzatore del vicino. Quest'ultimo (dal mese di giugno 2024) si accorgeva che ripetutamente, dopo circa 15 minuti dall'accensione del climatizzatore, andava via la corrente elettrica nel proprio appartamento.
Di conseguenza, insospettito dalla frequenza del malfunzionamento dell'impianto, a luglio 2024, decideva di lasciare un cellulare in modalità video nella cabina dei contatori.
Dal filmato riscontrava che, dopo alcuni minuti, la vicina azionava il pulsante del contatore, staccando la corrente elettrica nella sua abitazione.
Alla luce della situazione "immortalata" dal video, il condomino titolare dell'impianto di climatizzazione, tramite un'azione di manutenzione del possesso, si rivolgeva al tribunale chiedendo la cessazione delle turbative al possesso del proprio immobile.
In particolare richiedeva che fosse ordinato alla vicina molestatrice di astenersi dal distaccare il contatore dell'energia elettrica e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti alla molestia, per una somma non inferiore a 5.000 €. Il ricorrente infatti faceva presente che le procurate interruzioni di elettricità avevano causato danni a tutti gli elettrodomestici della casa, oltre al danno biologico da turbativa poiché il ricorrente si trovava costretto a "scendere al piano terra nei locali contatori per riattivare la corrente elettrica al suo appartamento".
In ogni caso sporgeva denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri ma la sera del giorno seguente, quando il ricorrente e gli amici erano in convenevoli per un aperitivo, la vicina staccava nuovamente la corrente dell'appartamento.
La resistente si difendeva dalle accuse, affermando di essersi lamentata più volte per la rumorosità del condizionatore e di aver coinvolto l'amministratore di condominio.
Inoltre sosteneva che i problemi di corrente fossero dovuti al sovraccarico estivo dell'impianto elettrico e non a un'azione intenzionale da parte sua. Riteneva che le prove del ricorrente non dimostrassero alcun distacco volontario del contatore e considera la richiesta risarcitoria illegittima e sproporzionata. Concludeva chiedendo di accertare l'assenza di molestie o turbative al possesso.
Il Tribunale però ha dato torto alla condomina. Il molestato ha infatti provato la condotta illecita della vicina con filmati e audio ottenuti tramite il proprio cellulare lasciato in modalità di videoripresa nel locale contatori.
Considerazioni conclusive
È importante precisare che In tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso; infatti lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo (Cass. civ., sez. II, 23/10/2018, n. 26787).
Così, ad esempio, l'installazione di una canna fumaria sul muro condominiale di un palazzo di pregio costituisce molestia al compossesso del singolo condomino, suscettibile di azione manutenzione, qualora venga notevolmente alterata l'estetica dell'edificio e turbato il godimento della luce. In ogni caso i presupposti dell'azione di manutenzione sono le molestie e le turbative del possesso e l'animus turbandi, cioè la volontarietà del molestatore di procurare la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore.
Nel caso esaminato le molestie sono emerse in modo chiaro dal filmato del ricorrente: il video ha immortalato la vicina aprire la porta a soffietto della cabina contatori, staccare la corrente elettrica con il braccio destro e richiudere immediatamente la porta.
Detta condotta è stata supportata anche dall'audio del video che riproduce esattamente quanto descritto da parte ricorrente. Quanto all'elemento psicologico dell'animus turbandi che contraddistingue la molestia possessoria è emerso con tutta evidenzia come la resistente abbia agito con coscienza e volontarietà del fatto compiuto.
Nell'azione di manutenzione, l'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume se la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (Cass. civ., sez. II, 29/11/2004, n. 22414).
La richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente è stata respinta perché chi chiede la tutela possessoria (cioè la protezione del possesso di un bene immobile) e desidera anche ottenere il risarcimento dei danni deve richiedere al giudice (entro il termine previsto dall'articolo 703 c.p.c., quarto comma), la fissazione di un'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Quindi, per ottenere il risarcimento dei danni, è necessario seguire questa procedura e non basta la semplice richiesta nel contesto della tutela possessoria.
