Non è raro che un'opera venga eseguita su parti comuni e in prossimità di proprietà private senza il consenso dei condomini interessati, generando controversie legate alla lesione del decoro, all'estetica dell'edificio o alla limitazione dei diritti individuali.
A tale proposito merita di essere esaminata una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, che ha esaminato una controversia sorta in seguito all'installazione di una cassetta del metano su un muro perimetrale dell'edificio condominiale (n. 2856 del 26/09/2025).
L'intervento, eseguito senza il consenso di alcuni proprietari, ha dato origine a un conflitto sulla delicata questione dell'equilibrio tra il diritto del singolo condomino di utilizzare le parti comuni e la necessità di rispettare i diritti degli altri comproprietari.
La vicenda
Due condomini, proprietari di un'unità abitativa al piano terra di un caseggiato, decidevano di citare in giudizio una società fornitrice del gas per aver installato una cassetta del metano all'esterno della loro abitazione, senza alcuna autorizzazione da parte loro. Secondo gli attori, l'intervento comprometteva il decoro dell'edificio e incideva negativamente sul loro diritto di godimento del muro, al punto da indurli a richiedere il ripristino della situazione precedente e il risarcimento dei danni, sia materiali che morali, derivanti dalla modifica non autorizzata.
La società convenuta contestava le accuse, sostenendo di aver agito su richiesta di altro condomino, proprietario dell'unità immobiliare sovrastante, che era comproprietario del muro interessato. In ogni caso la convenuta negava qualsiasi responsabilità, anche in relazione ai danni lamentati.
Dopo lo scambio delle memorie previsto dalla procedura, il giudice ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica per verificare lo stato dei luoghi e valutare l'impatto dell'opera.
La decisione
Il Tribunale ha dato torto agli attori. Lo stesso giudice ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU che ha accertato come il muro in questione non fosse di esclusiva proprietà degli attori "in quanto realizzato in muratura portante, ovvero elemento strutturale di tutti i piani asserviti dallo stesso".
Come ha evidenziato il Tribunale, il muro in questione andava perciò considerato proprietà in comune con il vicino sovrastante, il quale aveva legittimamente richiesto l'installazione della cassetta metano.
Nel corso dei sopralluoghi effettuati, il CTU ha confermato la presenza della cassetta del gas su una parte comune dell'edificio.
Secondo quanto emerso, quella parete era l'unico punto adatto per installare la cassetta, perché facilmente raggiungibile e controllabile dall'esterno.
Il CTU ha inoltre escluso qualsiasi impatto negativo di detta installazione sulla stabilità del casseggiato o sul decoro del palazzo. Alla luce di quanto emerso, il Tribunale ha respinto la richiesta di rimozione dell'opera.
Considerazioni conclusive
In base al disposto dell'art. 1102 c.c., comma 1, applicabile anche al condominio negli edifici in base al rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c., ciascun condomino può apportare a sue spese le "modificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto; di conseguenza ogni condomino entro tali limiti, senza il consenso degli altri partecipanti può servirsi dei muri perimetrali comuni dell'edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture, targhe, tende e altri manufatti analoghi (App. Perugia 15 agosto 2025, n. 452). Si noti che il singolo condomino può scegliere, tra i vari possibili usi, quello più confacente ai suoi personali interessi Cass. civ., sez. II, 05/09/1994, n. 7652). Tale principio vale anche per il muro comune.
Quest'ultimo adempie a funzioni indispensabili per l'esistenza stessa dell'edificio, quali quelle di sorreggere il fabbricato, di consentire l'apertura delle porte e delle finestre, di proteggere le unità abitative dagli agenti atmosferici (la pioggia, il vento, il freddo, il caldo, l'umidità etc.).
Il muro perimetrale però esplica anche importanti funzioni accessorie: così, ad esempio, consente l'appoggio di vetrine, targhe, insegne, tubazioni, camini, travi etc. Alla luce di quanto sopra è legittima e rispettosa dell'articolo 1102 c.c. l'installazione di una cassetta metano sul muro perimetrale di un condominio.
Tale operazione non altera la sua destinazione di chiusura e protezione dello stesso, né sembra idoneo a compromettere il "pari uso", inteso questo non come uso "identico" e "contemporaneo" perché, se fosse così interpretato si impedirebbe in concreto a ciascun condomino di far un uso particolare o a proprio esclusivo vantaggio del bene comune, vanificando in sostanza quanto previsto dall'art. 1102 c.c. Così, ad esempio, l'installazione, da parte del singolo condomino, nel muro perimetrale comune dell'edificio, di una cassetta della posta e di una pulsantiera citofonica personali, che non compromettono l'estetica né la stabilità dell'edificio, non viola l'art. 1102 c.c., trattandosi di utilizzo più intenso della cosa comune, secondo la sua naturale destinazione (di delimitazione perimetrale e protezione dell'esterno delle proprietà), che ne consente il pari uso (App. Roma, sez. IV, 20 aprile 2011).
Sulla base delle risultanze fornite dalla consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha inequivocabilmente stabilito che la collocazione di una cassetta del gas sul muro perimetrale non incide sulla destinazione delle parti comuni dell'edificio, né impedisce agli altri condomini di usufruirne e di esercitare un uso paritario della cosa comune, come previsto dall'art. 1102 c.c.; né può ritenersi lesivo del decoro architettonico, che non si configura per la semplice modifica delle linee originarie, ma solo quando l'opera altera visibilmente l'armonia complessiva dell'edificio.
