Il condominio è considerato custode dei beni e dei servizi comuni ed in quanto tale, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino danni ad alcuno. Conseguentemente, il condominio è responsabile dei danni prodotti dalla cosa comune, che non dipendano da caso fortuito, sia nei confronti dei condòmini sia degli estranei al condominio.
La casistica in tema di risarcimento dei danni provocati dalle cadute in condomino è ampia e variegata: pavimentazione del pianerottolo sconnessa, scale bagnate e scivolose, buche nei vialetti e nei cortili condominiali; in tutti questi casi il condominio è spesso convenuto in giudizio quale responsabile dei danni causati dalla mancata custodia della cosa comune.
Di fondamentale importanza è, pertanto, ricordare i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio nell'imputazione di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale di Milano, con una recente sentenza n. 10229 del 26 novembre 2024, nell'affrontare il caso di una signora, estranea al condominio, caduta nel parco giochi di pertinenza condominiale nel mentre accudiva la nipote residente nel complesso condominiale, ha rammentato le peculiari conseguenze, in punto di onere probatorio gravante sulle parti, derivanti dall'inquadramento normativo della responsabilità per danni da cose in custodia, con particolare riguardo al concetto di " pericolosità" della cosa.
Caduta nel parco giochi condominiale a causa di una buca presente sul terreno: la responsabilità del condominio ed il risarcimento dei danni. Fatto e decisione
L'attrice citava in giudizio il condominio in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa della caduta occorsa nel parco giochi di pertinenza condominiale.
L'attrice allegava e deduceva di essere caduta rovinosamente al suolo nel mentre percorreva, spingendo il passeggino, il cortile adiacente al parco giochi di pertinenza del condominio, in cui si trovava per accudire la nipote residente nello stesso complesso condominiale; che la caduta era stata causata dalla presenza di una buca di notevoli dimensioni non idoneamente segnalata; che a causa della predetta caduta, era stata trasportata mediante ambulanza al P.S. dell'ospedale ove le era stata diagnosticata una "frattura di tipo colles polso sinistro".
L'attrice rappresentava, altresì, che in seguito all'esame TAC al polso sinistro effettuato successivamente presso lo stesso nosocomio, era emersa una "frattura articolare pluriframmentaria metaepifisaria distale di radio con discreta perdita di sostanza ossea. Monconi ingranati con allineamento corticale osseo interframmentario nei limiti.
Distacco della base dello stiloide anulare" con necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi; che alla stabilizzazione dei postumi si era sottoposta a visita medico-legale nel corso della quale le era stata riscontrata una invalidità permanente del 10-11%.
Deduceva che la responsabilità del sinistro fosse imputabile esclusivamente al condominio convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Il condominio non si costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante i documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di accertamenti tecnici di carattere medico-legale sulla persona dell'attrice, il Tribunale accertava la responsabilità del condominio convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella determinazione dell'evento lesivo e lo condannava a corrispondere all'attrice la somma di Euro 33.054,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori ed Euro 865,83 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori, oltre alle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Tribunale facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia, ha ritenuto presuntivamente provato che il condominio fosse custode della res dove era occorsa la caduta dell'attrice nonché provato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno (avendo l'attrice fornito anche la prova della pericolosità della cosa quale mero indizio ex art. 2727 c.c.) e che, pertanto, la caduta della signora fosse avvenuta a causa dell'anomalia (buca di grande dimensione non segnalata) presente in loco.
Considerazioni conclusive
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
Conseguentemente, il fondamento della responsabilità da cose in custodia è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della detta responsabilità extracontrattuale.
L' inquadramento normativo di cui all'art. 2051 c.c. riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa; diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del caso fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia (v. ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016) ha affermato che al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi:
- Quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.
- Quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (ex multis, Cass. ord. n. 27272/ 2015).
La pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex articolo 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa; mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno.
Nel caso di specie, dunque, l'attrice ha provato l'evento lesivo della caduta in area di pertinenza condominiale (quindi sotto la custodia del condominio convenuto) e, anche solo in via presuntiva, la derivazione causale dell'evento lesivo dalla res in custodia, anche dimostrando la pericolosità della cosa.
Trattandosi di cosa inerte, priva di dinamismo, la pericolosità è stata valutata dal Giudice quale mero indizio dal quale ha potuto desumere il nesso di causalità ossia che la caduta fosse avvenuta a causa di una buca di notevoli dimensioni presente nel cortile adiacente al parco giochi in condizioni di scarsa illuminazione e privo di segnaletica idonea ad indicare il pericolo.
Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale ossia delle spese mediche sostenute, del danno non patrimoniale accertato dalla Ctu medico legale espletata in corso di causa, mentre non ha riconosciuto la personalizzazione del danno non avendo l'attrice dedotto ed allegato profili ulteriori e diversi rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico.
Sulla personalizzazione del danno, la giurisprudenza di legittimità sostiene che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico.
Si è affermato, infatti, che "in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione")" (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. n. 21939/2017; Cass. n. 4032/2018 e Cass. civ. n. 7513/2018).
