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Caduta in condominio: fondamentale la cautela del danneggiato

La Suprema Corte approfondisce alcuni aspetti della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. e della condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c.

Avv. Nicola Frivoli 
13 Set. 2024

Con ordinanza emessa in data 12 luglio 2024, n. 19204, la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, si è pronunciata in ordine alla responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., in virtù di una caduta di una conduttrice di un appartamento mentre scendeva le scale.

La danneggiata evocava in giudizio sia il condominio che la proprietaria dell'appartamento locato.

Fatto e decisione

La domanda dell'attrice, sia in primo che secondo grado, veniva rigettata per la mancanza del nesso causale che collegava la caduta alla cosa, e che la stessa essendo inquilina del condomino da anni, ben avrebbe potuto e dovuto conoscere le caratteristiche dell'edificio, e, in particolare, la carenza del corrimano.

La ricorrente introduceva ricorso innanzi alla Suprema Corte con sei motivi di doglianza.

Fondamentale per gli ermellini che, in tema di responsabilità civile per i danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri interazione con la cosa, si atteggia in modo differente in base al grado dell'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione del giudice di merito che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio della solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. (vedi Cass. civ. sez. III, 01 febbraio 2018, n. 2480-20481-2482-20483).

Chiarito quanto innanzi, è possibile evitare la possibilità di danno in quanto suscettibile di previsione da parte del danneggiato, perché in caso di comportamento imprudente del medesimo nella dinamica causale del danno, comporta come conseguenza l'interruzione del nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso.

Dunque, rimarca la Corte di Cassazione che il "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c, non va inteso come riferito all'elemento eziologico della colpa, che ha rilevanza solo ai fini di una affermazione di responsabilità, bensì presuppone l'imputabilità e tale comportamento si deve intendere oggettivamente in contrasto con la regola di condotta; perciò tale ragione di condotta deve essere posta al vaglio dell'apprezzamento del giudice di merito per la disamina della fattispecie e le susseguenti decisioni (in tale senso Cass. civ. sez. III, 4 marzo 2022, n. 7173; Cass civ. sez. III, 01 luglio 2021, n. 18695; Cass. civ. sez. III, 27 agosto 2020, n. 17873; Cass. civ. sez. III, 3 aprile 2019, n. 9315).

Considerazioni conclusive

Va rilevato che la responsabilità per custodia prevista dall'art 2051 c.c., può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva e concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo, ex art. 1227 c.c. (Cass. civ. sez. III, 24 gennaio 2024, n. 2376; Cass. civ. sez. III, 20 luglio 2023, n. 21675).

Infatti, il custode (condominio) deve eccepire la colpa della vittima, per andare esente da responsabilità, a tal fine deve provare: 1) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente, considerato il comportamento di una persona di normale avvedutezza ex art. 1176 c.c.; 2) che la condotta della vittima non fosse prevedibile, conseguenza che il custode non avrebbe potuto ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte della vittima (App. Genova 18 ottobre 2021, n. 1048).

Ne consegue che la mera disattenzione del danneggiato non integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, e' tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222).
Per completezza, va precisato che la valutazione della rilevanza causale del comportamento del danneggiato ai fini della individuazione della responsabilità, compete al giudice di merito e non alla Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, 5 luglio 2017, n. 16502).

In conclusione, ricorso è stato rigettato e condannato la ricorrente a rifondere le spese processuali.

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