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Caduta del pedone sul passo carrabile: quando Comune e condominio sono responsabili

Non si può escludere una corresponsabilità di ente proprietario e condominio concessionario, anche con obbligo solidale, se una buca si rivela insidiosa per il pedone.

Dott. Giuseppe Bordolli 
21 Gen. 2026

La responsabilità per i danni causati dal dissesto del manto stradale diventa particolarmente complessa quando l'evento si verifica in corrispondenza di un passo carrabile concesso a un condominio. È possibile che un pedone inciampi e cada proprio nel punto in cui il marciapiede o la carreggiata si raccordano con il passo carrabile. In tal caso, occorre capire se la responsabilità ricada sull'ente proprietario della strada o sul condominio che utilizza e beneficia di quel varco. La risposta è contenuta nella motivazione di una recente decisione del Tribunale di Sassari (sentenza del 15 gennaio 2025 n. 27).

La vicenda

La vicenda prende avvio dalla domanda risarcitoria proposta da una donna che, mentre percorreva a piedi una pubblica via, inciampava in una buca presente sul manto stradale, proprio in corrispondenza del passo carrabile adiacente ad un caseggiato. La buca, di piccole dimensioni e coperta dal fogliame caduto, non era visibile e le aveva fatto perdere l'equilibrio, provocandone la caduta.

Nonostante il dolore alla caviglia sinistra e al braccio destro, la donna prima raggiungeva il proprio ufficio, ma il peggioramento delle condizioni la costringeva a recarsi al Pronto Soccorso, dove le venivano diagnosticate una frattura del quinto metatarso e del malleolo peroneale sinistro.

Ritenendo che l'incidente fosse dovuto alla mancata manutenzione della strada, la donna chiedeva il risarcimento dei danni sia al Comune sia al condominio titolare del passo carrabile. Il Comune negava ogni responsabilità, sostenendo che la manutenzione del tratto interessato spettasse al concessionario del passo carrabile, cioè al condominio. Quest'ultimo, a sua volta, respingeva la richiesta affermando che la manutenzione del manto stradale era un obbligo esclusivo dell'ente pubblico.

Di fronte a questo "rimpallo" di responsabilità, la vittima dell'infortunio si rivolgeva al Tribunale chiedendo che entrambi i convenuti fossero condannati in solido al pagamento dei danni (10000 € circa). A suo avviso, sia il Comune sia il condominio dovevano rispondere dell'accaduto in base agli articoli 2051 e 2055 del codice civile, poiché il danno era stato causato da una situazione di pericolo derivante dall'omessa manutenzione della strada.

Il Comune, secondo la sua ricostruzione, era responsabile in quanto ente proprietario e custode della via pubblica; il condominio, invece, in qualità di concessionario del passo carrabile, era obbligato a riparare i danni derivanti dall'occupazione dell'area in forza del regolamento comunale che poneva a carico del concessionario.

In via subordinata, la donna chiedeva che il Comune fosse comunque condannato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, sostenendo che la mancata manutenzione della strada integrasse un comportamento colposo che aveva causato il suo infortunio.

Il Comune chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo di non essere responsabile perché la manutenzione del tratto interessato spettava al condominio concessionario del passo carrabile. In alternativa attribuiva la caduta alla negligenza dell'attrice e contestava l'entità del danno.

Anche il condominio negava ogni responsabilità, affermando che la buca non ricadeva nella sua area di competenza e che la manutenzione della strada spettava comunque al Comune.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto responsabili della caduta sia il Comune sia il condominio, ciascuno per il 50%, con obbligazione solidale nei confronti dell'attrice.

Il giudice sardo ha notato che la buca si trovava esattamente nella zona di confine tra il fondo stradale pubblico e l'area del passo carrabile concessa al condominio: una posizione tale da coinvolgere entrambi i soggetti nei rispettivi obblighi di custodia e manutenzione. Per questo il giudice ha ritenuto che nessuno dei due potesse andare esente da responsabilità.

Il Tribunale ha respinto l'argomento difensivo secondo cui la caduta sarebbe dipesa dalla negligenza della donna. Come ha notato il giudice sardo, l'incidente è avvenuto in pieno giorno e l'attrice conosceva bene la zona, ma un testimone ha confermato che la buca era coperta da foglie, rendendola di fatto invisibile anche a un passante attento. Questo elemento ha escluso qualsiasi concorso di colpa dell'attrice. In sintesi, il giudice ha stabilito che Comune e condominio erano entrambi responsabili dell'omessa manutenzione dell'area e che la caduta non poteva essere imputata alla vittima.

Considerazioni conclusive

Passo carrabile è definito l'accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli (art. 3, comma 1, n. 37 C.d.S.). L'articolo 22 C.d.S., comma 3, stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. Si tratta di un'interruzione del marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale, tale da agevolare l'accesso alla proprietà privata.

L'apertura di un passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato; tali spazi debbono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli.

Naturalmente è pacifico che, insieme ai benefici derivanti da tale autorizzazione sorga, al contempo, in capo al concessionario, l'obbligo di curare la manutenzione del passo carrabile, sia per la parte insistente sulla strada, sia per quella ricadente nell'area privata (Trib. Isernia 28 dicembre 2022, n. 337; Trib. Bari 7 gennaio 2019, n. 48). Un condominio, concessionario del passo carrabile, non diventa custode dell'intera area, ma solo della porzione effettivamente occupata e utilizzata per l'accesso.

Nel caso di specie la buca si trovava esattamente nella zona di confine tra il fondo stradale e il passo carrabile; per questo il Tribunale ha attribuito la responsabilità del sinistro in misura paritaria, riconducendola per il 50% al Comune e per il 50% al condominio, da ritenersi obbligati in solido nei confronti dell'attrice.

Si ricorda che l. responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, essendo esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Trib. Palmi 29 dicembre 2025, n. 714). La condotta del danneggiato che interagisce con la cosa si valuta, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela ex art. 2 Cost.; quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con le cautele normalmente attese, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, qualora tale comportamento costituisca l'esclusiva causa del sinistro (Giudice di Pace Avellino 20 gennaio 2026, n. 54). Nel caso concreto non è stato possibile imputare alcuna negligenza all'attrice, poiché la buca era coperta da foglie e quindi non visibile. (per un quadro sistematico sulla responsabilità da cose in custodia in condominio)

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