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Caduta a causa di una buca: il Condominio e il Comune non sono sempre responsabili

La responsabilità del condominio e del Comune in caso di caduta per buca è esclusa se l'infortunato era a conoscenza della situazione e non ha prestato la dovuta attenzione nel transito.

Avv.to Maurizio Tarantino 
05 Giu. 2019

L'insidia è esclusa per la condotta colposa del danneggiato che conosce le condizioni dell'area e non si può escludere che cada nella buca per distrazione in assenza di concreti riscontri.

La vicenda. Tizio, nel percorrere il marciapiede antistante il passo carrabile del Condominio, in ragione della sussistenza di un avvallamento non visibile in quanto pieno di aghi di pino e foglie secche, cadeva rovinosamente procurandosi delle lesioni.

Per tali motivi chiamava in giudizio il condominio e il Comune, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.

Costituitosi in lite, il Comune contestava la fondatezza della domanda mancando la prova della dinamica dei fatti allegati e dunque del nesso di causa affermato tra la caduta di Tizio e le condizioni di manutenzione della strada.

In ogni caso, allegando la sussistenza di concessione di passo carrabile sul tratto di strada interessato, in titolarità del condominio. Si costituiva in causa il Condominio contestando la domanda attorea.

Il ragionamento del Tribunale. La domanda deve essere inquadrata nell'alveo dell'articolo 2051 c.c., essendo stata addotta una responsabilità (extracontrattuale) dell'ente comunale, oltre che, in solido, del condominio, nelle rispettive qualità di proprietario dell'area in cui si è verificato il sinistro e di concessionario della stessa in ragione del Passo Carrabile ivi sussistente, il tutto per il ristoro di un danno eziologicamente derivante da un bene asseritamene rimesso alla custodia dei convenuti.

Ebbene, l'attrice ha agito in giudizio sul presupposto dell'essersi procurata le lesioni per la presenza di un profondo avvallamento non segnalato nella pavimentazione del marciapiede antistante il passo carrabile del Condominio.

Premesso ciò, nel caso di specie, tuttavia, a seguito dell'istruttoria di causa, non risultano meglio specificate le caratteristiche dei luoghi ove il sinistro si era verificato, e in particolare, l'ampiezza e la profondità dell'avvallamento di cui si discute; né è stato provato nel corso del giudizio l'allegato effetto di incastro del piede dell'attore nel suddetto avvallamento, dovuto, proprio secondo la prospettazione di cui alla citazione, alla profondità dello stesso, però non ulteriormente descritta.

La valutazione dell'avvallamento come "piuttosto profondo" da parte di Tizio è apparsa piuttosto generica, specie al riscontro dei documenti fotografici.

Le caratteristiche del luogo del sinistro non consentivano dunque di accertare con certezza che il fatto dannoso si era verificato a proprio a causa dell'anomalia della strada, in presenza di un'anomalia di modesta entità, tale da non presentarsi come situazione di pericolosità obiettiva idonea a rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Invero, il transito sulla pubblica via richiede, in ogni caso, all'utente una condotta accorta: se è vero che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente, nel caso di specie si deve ritenere che il comportamento della parte attrice, a fronte del modesto dislivello descritto, ha inciso nel dinamismo causale del danno (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cass. 22.10.2013 n. 23919; Cass. 20.1.2014 n. 999).

Del resto, Tizio abitava vicino al palazzo "incriminato", a distanza di soli 10 numeri civici: dunque, secondo il giudicante, l'interessato avrebbe dovuto tenere una condotta più attenta, per quanto spetti al proprietario della strada curare la manutenzione.

Pertanto era onere del danneggiato provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, abbia prestato la dovuta attenzione nell'uso della cosa, nelle particolari condizioni di tempo in cui è accaduto l'infortunio, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 05.11.2013 n. 24793). Una tale prova non è stata affatto fornita in causa.

In conclusione, la domanda è stata rigettata.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RISARCIMENTO DANNI DA RESP. DA CUSTODIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2051 c.c. - 2043 C.C.

PROBLEMA

Nel percorrere il marciapiede antistante il passo carrabile del Condominio, in ragione della sussistenza di un avvallamento non visibile in quanto pieno di aghi di pino e foglie secche, una persona cadeva rovinosamente procurandosi delle lesioni. Per tali motivi chiamava in giudizio il condominio e il Comune, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni.

LA SOLUZIONE

Secondo il Tribunale, se seguito dell'istruttoria di causa, la buca era solo in parte nascosta da foglie secche e aghi di pino; inoltre, sul luogo del sinistro c'era soltanto un modesto abbassamento del livello del marciapiede, il che non consentiva di dimostrare che il piede del signore si fosse incastrato causando la caduta.

Infine, l'infortunato abitava vicino al palazzo "incriminato", a distanza di soli 10 numeri civici: quindi avrebbe dovuto tenere una condotta più attenta, per quanto spetti al proprietario della strada curare la manutenzione

LA MASSIMA

In casa di caduta a causa di una buca, il Condominio e il Comune non sono responsabili se l'avvallamento risulta modesto e l'infortunato cade con ogni probabilità perché in quel momento è distratto.

Difatti, l'utente della strada, deve avere una condotta accorta, diversamente interrompe il nesso causale fra la condotta addebitabile all'ente e l'evento pregiudizievole. Trib. Livorno 30 maggio 2019, n. 595

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