Un'agevolazione fiscale particolarmente interessante per tutti coloro che intendono effettuare interventi di ristrutturazione edilizia è il Bonus Ristrutturazioni.
Utilizzando tale agevolazione è possibile fruire di una detrazione dall'Irpef pari al 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
L'importo massimo della detrazione per le spese sostenute nel 2024 è pari a 48.000 euro; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Si ricorda che la situazione è destinata a cambiare in peggio: fino al 31 dicembre 2024 la detrazione è del 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro); fino al 31 dicembre 2027 la detrazione è del 36% con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 17.280 euro); dal 1° gennaio 2028 la detrazione è del 30% con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 14.400 euro).
Chiarito quanto sopra si è recentemente posta la seguente questione: un convivente di fatto (coppia di fatto regolarmente registrata in Comune) che vuole sostenere le spese di ristrutturazione edilizia su un'abitazione appena acquistata dal compagno, può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis del Tuir, anche se al momento è convivente con l'acquirente-compagno in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione?
A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell'immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente (fiscoggi).
Come è stato chiarito l'agevolazione in questione spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
L'Agenzia ricorda che lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione.
Si ricorda che il concetto di "stabile convivenza" è fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali. La legge n. 76/2016 definisce la "famiglia anagrafica" come l'unità che può essere dimostrata tramite i registri anagrafici comunali (alternativamente, è possibile ricorrere all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000).
