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Bonus edilizi, la falsa attestazione dell'inizio lavori integra la truffa

La responsabilità penale è stata collegata alla documentazione mendace usata per ottenere il beneficio fiscale, non ai soli rapporti interni tra impresa e committenti.

CondominioWeb Lex AI 
11 Mar. 2026

La falsa attestazione dell'avvio dei lavori integra il delitto di truffa aggravata quando sia utilizzata per indurre in errore l'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento del beneficio fiscale, risultando a tal fine irrilevanti i rapporti privatistici tra impresa e committenti. Il profilo decisivo non riguarda quindi il rapporto interno tra impresa e condomini, ma l'inganno rivolto al soggetto pubblico che consente la fruizione del meccanismo agevolativo. Con la sentenza Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2026, n. 8573, la Corte ha confermato la tenuta dei gravi indizi in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis c.p., rigettando il ricorso proposto contro la misura interdittiva già ridotta, in sede di appello cautelare, a otto mesi. Il giudizio di legittimità, tuttavia, riguardava soltanto il capo relativo alla truffa aggravata e non si estendeva ai reati tributari e all'autoriciclaggio richiamati nell'originaria misura.

La vicenda

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al titolare della società incaricata dei lavori di rifacimento delle facciate di due edifici condominiali la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche o imprese per dodici mesi. In sede di appello cautelare, il Tribunale di Palermo aveva ridotto la durata della misura a otto mesi.

Secondo l'impostazione accusatoria, l'indagato, in concorso con un professionista, aveva falsamente attestato nella documentazione necessaria per accedere allo sconto in fattura con cessione del credito relativo al bonus facciate che i lavori erano stati avviati nel dicembre 2021, mentre tale circostanza era risultata non vera. Gli erano inoltre contestate l'emissione di fatture per opere non eseguite, ai fini dei reati tributari, e il successivo impiego del credito d'imposta così ottenuto, anche mediante cessione o compensazione, con contestazione anche del delitto di autoriciclaggio.

Il ricorso per cassazione investiva però soltanto il capo dell'ordinanza relativo ai gravi indizi di colpevolezza in ordine alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La difesa sosteneva che l'iniziativa dei lavori fosse riconducibile ai proprietari degli immobili, consapevoli dei requisiti temporali del bonus; che il mancato avvio dei lavori entro dicembre 2021 dipendesse dai committenti e non dall'impresa; e che, comunque, per i privati rilevasse il criterio di cassa, essendo i pagamenti intervenuti entro il 31 dicembre 2021. A ciò si aggiungeva l'argomento secondo cui il requisito dell'avvio dei lavori non sarebbe stato imposto dalla legge per il bonus facciate, ma soltanto da una circolare dell'Agenzia delle Entrate, priva di valore normativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi non consente una rivalutazione del fatto, ma soltanto il controllo su violazioni di legge o sulla manifesta illogicità della motivazione. In questa prospettiva, la decisione ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato reali vizi logico-giuridici dell'ordinanza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze investigative.

Il passaggio centrale della motivazione consiste nella netta distinzione tra i rapporti privatistici intercorsi tra impresa, condomini e amministratori e l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 640-bis c.p. La Corte afferma infatti che "ciò che si contesta [...] non è di aver frodato i proprietari degli immobili oggetto dei lavori, bensì di aver fraudolentemente ottenuto la possibilità di fruire del cd sconto in fattura e la cedibilità del credito d'imposta risultante dal cd bonus facciate mediante la produzione all'amministrazione finanziaria di documenti [...] contenente dichiarazioni ideologicamente false in ordine all'effettivo inizio dei lavori". Diventano così irrilevanti, ai fini della configurabilità della truffa aggravata, le ragioni per cui i lavori non erano stati avviati, la loro eventuale imputabilità ai condomini o il grado di coinvolgimento dei committenti: ciò che rileva è che l'Amministrazione finanziaria sia stata indotta in errore.

La motivazione affronta poi il rapporto tra legge e prassi amministrativa. La decisione richiama il quadro introdotto dal d.l. 11 novembre 2021, n. 157, che, modificando l'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, aveva esteso anche ai bonus edilizi diversi dal superbonus, compreso il bonus facciate, il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Si tratta del sistema antifrode che aveva rafforzato i controlli documentali anche per i bonus minori.

Su questo punto, la Corte ritiene condivisibile l'interpretazione dei giudici di merito, conforme alle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021, secondo cui, per fruire dell'opzione, i lavori dovevano essere almeno avviati. La motivazione aggiunge però un ulteriore argomento decisivo: anche ipotizzando che quella lettura amministrativa fosse discussa o più esigente del dato legislativo, il fatto penalmente rilevante resterebbe comunque integro, perché l'indagato si era uniformato a quel requisito e lo aveva falsamente attestato proprio per ottenere il beneficio. La Corte lo esprime in questi termini: "a prescindere dal fatto che la pretesa dell'amministrazione finanziaria fosse o meno corretta, l'indagato, attestando consapevolmente il falso, l'ha comunque tratta in inganno ottenendo un beneficio che, altrimenti, non avrebbe ottenuto o comunque avrebbe ottenuto con difficoltà molto maggiori".

Da questo passaggio emerge un principio più circoscritto e, al tempo stesso, più solido di quello che si potrebbe ricavare da una lettura troppo ampia della pronuncia: quando l'accesso a un'utilità pubblica viene ottenuto mediante una falsa attestazione su un requisito richiesto dall'amministrazione per il riconoscimento del beneficio, la rilevanza penale dell'inganno non viene meno per il solo fatto che su quel requisito possa esistere una discussione interpretativa, soprattutto se quella dichiarazione mendace è stata il mezzo concretamente utilizzato per superare il filtro amministrativo.

La Corte respinge anche l'argomento difensivo fondato sul criterio di cassa. L'ordinanza impugnata aveva rilevato che, nel caso concreto, l'accesso allo sconto in fattura costituiva anche il presupposto sostanziale per il godimento della detrazione nella misura del 90%, poiché i condomini avevano sostenuto la spesa pagando solo la quota residua in denaro, mentre la parte principale del prezzo era stata coperta proprio attraverso lo sconto. Senza quell'indebito accesso al meccanismo agevolativo, i committenti avrebbero potuto documentare spese assai inferiori e fruire di una detrazione molto più contenuta. La motivazione conclude quindi che "nel caso specifico, l'indebito accesso all'opzione dello sconto in fattura mediante la produzione di attestazioni ideologicamente false fa sì che anche la detrazione fiscale sia da ritenersi indebita".

Il dato sistematico che emerge dalla decisione è il seguente: nei bonus edilizi monetizzabili rileva penalmente il falso che abbia avuto funzione causale nell'ottenimento dell'opzione e del vantaggio fiscale. Il punto non è l'irregolarità documentale in sé, ma il nesso tra falsa attestazione, superamento del controllo amministrativo e conseguimento dell'utilità pubblica.

I riferimenti giurisprudenziali

Nel corpo della motivazione sono richiamati due arresti sui limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare personale:

  • Cass. pen., Sez. II, 17 maggio 2017, n. 31553, secondo cui il ricorso che deduca l'insussistenza dei gravi indizi è ammissibile soltanto per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
  • Cass. pen., Sez. II, 17 giugno 2019, n. 27866, che ribadisce come il controllo di legittimità non possa tradursi in una nuova valutazione del materiale indiziario già esaminato dal giudice di merito.

Sul versante più vicino ai bonus edilizi, si colloca nella stessa linea Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2022, n. 44647, che ha escluso la piena autonomia del credito d'imposta ceduto rispetto al bonus originario, ammettendo il sequestro dei crediti fiscali fraudolentemente generati anche quando siano transitati a terzi. Il principio, pur riferito al tema del sequestro, conferma che la genesi illecita dell'agevolazione si riflette anche sul credito così formato; sul punto può vedersi anche Bonus facciate e truffe sui crediti del cessionario.

Nella stessa direzione, pur in relazione a un diverso titolo di reato, si colloca anche Cass. pen., 12 settembre 2023, n. 37138, che ha ricondotto all'illecita percezione del beneficio sia il sequestro del credito d'imposta generato fraudolentemente sia quello, per equivalente, del profitto conseguito dai compartecipi. Il richiamo è utile perché conferma la centralità del momento genetico del credito fiscale e della sua derivazione da documentazione non veritiera, profilo evidenziato anche nell'analisi dedicata al sequestro preventivo dei crediti di imposta.

Più vicino ai profili di falsità documentale e rapporto tra credito fiscale e opere effettivamente eseguite è anche Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2022, n. 42012, che ha ritenuto configurabile il fumus dei reati tributari in presenza di fatturazione in acconto relativa a opere non ultimate o prive di SAL attestante l'esecuzione della porzione agevolabile e la congruità delle spese. Il precedente non coincide con il punto deciso, ma conferma che, nel sistema dei bonus edilizi monetizzabili, il credito fiscalmente utilizzabile deve corrispondere a opere effettivamente eseguite; sul tema v. anche No ad acconti per lavori Superbonus non riferiti a opere eseguite.

Su un piano più restrittivo, limitato però alle misure reali, Cass. pen., 16 gennaio 2024, n. 7021 ha richiesto una motivazione puntuale sul nesso di pertinenzialità tra le contestate falsità documentali e i singoli crediti sottoposti a vincolo, escludendo che il sequestro possa colpire in modo indistinto l'intero cassetto fiscale dell'impresa senza adeguata correlazione causale con i crediti effettivamente fittizi. Si tratta di un precedente che non contrasta con la soluzione accolta sulla configurabilità dell'inganno ai danni dell'Amministrazione finanziaria, ma delimita la verifica quando si passa dal piano cautelare personale a quello della specifica individuazione del profitto sequestrabile.

Considerazioni conclusive

Gli arresti successivi in materia di crediti fiscali fraudolentemente generati si collocano, per quanto compatibili con i diversi temi esaminati, nella stessa linea della decisione qui commentata, perché valorizzano la falsità documentale come momento genetico dell'indebito beneficio. Sul versante più restrittivo, il limite emerge non sulla configurabilità dell'inganno ai danni dell'Amministrazione finanziaria, ma sulla necessità di individuare con precisione i crediti concretamente collegati alla condotta fraudolenta quando vengano adottate misure reali.

La vicenda esaminata dalla Corte si colloca nel periodo in cui il cosiddetto bonus facciate era ancora vigente. L'agevolazione, introdotta dall'art. 1, commi 219-224, della legge n. 160/2019, consentiva una detrazione fiscale per gli interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici. Dopo essere stata inizialmente prevista nella misura del 90%, la detrazione è stata ridotta al 60% per le spese sostenute nel 2022 e non è stata ulteriormente prorogata, cessando quindi di applicarsi alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023. Le condotte oggetto della decisione riguardano pertanto l'utilizzo del meccanismo agevolativo quando il beneficio era ancora operante.

Il principio affermato dalla Corte assume rilievo generale per i bonus edilizi: la rilevanza penale emerge quando la falsa attestazione è utilizzata per indurre in errore l'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza dei presupposti necessari per accedere al beneficio fiscale. In questa prospettiva, l'offesa non riguarda i rapporti privatistici tra impresa e committenti, ma l'inganno rivolto al soggetto pubblico che consente la fruizione dell'agevolazione.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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