Solo in presenza di danni gravosi a proprietà private causati dai lavori praticati sulla strada comune è previsto il pagamento di un indennizzo (Tribunale di Sassari, sentenza n. 277/2023)
Fatto e decisione
Un Condominio aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due comunisti per mancato pagamento della quota di loro spettanza relativa alle spese di sistemazione della strada comune di accesso ai fondi.
L'opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti veniva accolta dal GdP il quale aveva accertato la nullità delle delibere condominiali impugnate (relative all'approvazione dei lavori di risistemazione della strada condominiale) per vizio di incompetenza dell'assemblea in quanto aveva previsto l'apertura dei fori di drenaggio sul loro muro di confine senza il loro consenso e per illiceità in quanto tali fori avrebbero favorito l'immissione nel fondo degli opponenti delle acque piovane provenienti dalle proprietà a monte, rendendo più gravosa la condizione del fondo senza che fosse stato corrisposto loro l'indennizzo previsto dall'articolo 913 c.c.
Il condominio aveva impugnato la sentenza del GdP e i convenuti odierni appellati si erano costituiti chiedendone, viceversa, la conferma.
Il Tribunale, previa analisi del materiale probatorio presente agli atti, ed in particolare, delle delibere condominiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, confermava la ricostruzione dei fatti operata dalla parte appellante e, in riforma della sentenza impugnata, riconosceva la debenza del credito fatto valere dal Condominio confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Per il Giudice non era assolutamente condivisibile la tesi della nullità assoluta della delibera dei lavori i quali, a dire dei convenuti appellati, dovendosi eseguire su una strada privata in comune, per essere utili alla sua conservazione, necessitavano d'interventi anche sulle proprietà esclusive dei singoli condomini che non potevano essere eseguiti senza il consenso del singolo condomino.
Il Tribunale evidenziava che in nessuna delle delibere assembleari impugnate era dato rinvenire la previsione di un obbligo a carico dei condomini di "praticare dei fori di drenaggio nel muro di sostegno che separa il loro immobile dal quello del vicino nonché dalla strada condominiale", né, nel corso del processo di primo grado, era stato provato che la proprietà del muro avesse subito, a causa dei lavori praticati sulla strada comune, dei "danni gravosi" dovuti allo scolo delle acque da giustificare il riconoscimento di un indennizzo.
Non solo ma dalla lettura della relazione tecnica si evinceva la buona riuscita dei lavori, eseguiti a opera d'arte mentre non si evinceva l'assenza di una concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato nelle delibere impugnate, in quanto il CTU si era limitato a constatare che l'intervento non era stato pienamente risolutivo delle problematiche già esistenti solamente a causa della scarsa collaborazione da parte di alcuni condomini.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale ha escluso che si potesse parlare di vizi di nullità assoluta delle delibere sia perché non sussisteva il vizio di incompetenza in quanto trattandosi di interventi su di un bene comune (strada) l'assemblea era competente a deliberare i lavori anche senza il consenso unanime; né sussisteva l'illiceità dell'oggetto perché non risultava alcun intervento su parti private (fori sul muro divisorio) che richiedesse una specifica autorizzazione del singolo né alcun danno gravoso da indennizzare causato dai lavori sulla strada.
Sussistevano, invece, i presupposti per la conferma del decreto ingiuntivo in quanto tutti i comproprietari della strada comune sono tenuti a concorrere nella spesa per la sua manutenzione.