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Azione di manutenzione del possesso ed uso indiscriminato della corte comune

Il confine tra molestia e legittimo esercizio del possesso da parte di un terzo. Un caso concreto.

Avv. Eliana Messineo 
10 Set. 2025

Con la sentenza n. 1582 del 1 agosto 2025, il Tribunale di Castrovillari si è occupato dell'azione di manutenzione da parte del compossessore di un'area comune nei confronti di un terzo, evidenziando i limiti della tutela possessoria in caso di compossesso anche da parte del resistente tale da escludere la molestia o turbativa.

Fatto e decisione

I proprietari di più unità immobiliari di un fabbricato condominiale adivano il Tribunale al fine di ottenere la reintegrazione e cessazione di turbativa sull'uso della corte comune da parte del proprietario di un vicino immobile.

In particolare, i ricorrenti contestavano l'arbitrario utilizzo della corte comune da parte del resistente che su tale area aveva iniziato a parcheggiare la sua autovettura e depositato legna, senza alcun titolo giuridico o di fatto.

Rappresentavano che l'occupazione abusiva aveva ostacolato l'accesso ai contatori del gas e limitato il godimento della corte da parte dei legittimi possessori precisando che la condotta era stata posta in essere dal resistente consapevolmente e con intento di disturbo, così configurando molestia e spoglio dei possessori.

I ricorrenti, pertanto, chiedevano tutela possessoria per ottenere la cessazione della turbativa e il ripristino del possesso.

Si costituiva in giudizio il resistente il quale deduceva che l'area in questione era stata in parte cementata dai ricorrenti che si erano limitati ad utilizzare tale porzione mentre la rimanente parte era rimasta inalterata e sterrata e da lui stesso occupata da oltre vent'anni per collocarvi la legna da ardere o i propri automezzi, in modo pacifico, continuo e pubblico.

Il resistente, pertanto, eccepiva il difetto dell'animus possidendi in capo ai ricorrenti nonché il difetto di legittimazione ad agire per la reintegrazione nel possesso non avendo mai posseduto l'area in questione.

Istruita la causa documentalmente e mediante escussione di informatori, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio con riferimento alla posizione di uno dei ricorrenti che aveva rinunciato agli atti mentre ha rigettato la domanda dell'altro ricorrente in quanto infondata.

Secondo il Tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto provare che il possesso esercitato sulla corte comune si fosse esteso anche alla parte sterrata e non cementata e che su tale porzione il resistente non avesse esercitato alcun possesso.

Per come emerso dall'istruttoria orale e documentale espletata, l'area occupata dal resistente era oggetto di un compossesso tra ricorrente e resistente, senza esclusività e, dunque, l'utilizzo della stessa da parte del resistente non costituiva turbativa del compossesso del ricorrente.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale ha inquadrato la domanda formulata dal ricorrente quale azione di manutenzione del possesso da parte del compossessore nei confronti di un terzo. Il ricorrente, infatti, ha allegato una situazione di compossesso unitamente all'altro ricorrente sull'area di corte il cui godimento era stato limitato dalla condotta tenuta dal resistente, sia in ordine alla possibilità di parcheggiare - di fatto, ridotta, in ragione del minore spazio disponibile - sia in ordine alla possibilità di accedere ai contatori del gas.

In ragione di quanto emerso, dunque, il ricorrente non ha agito per la reintegrazione del possesso esclusivo da lui esercitato proprio nello spazio occupato dal resistente, ma per ottenere la cessazione della molestia al compossesso; molestia non sussistente in ragione dell'uso promiscuo ed indiscriminato dell'area in contestazione anche da parte del resistente.

Allorquando, dunque, venga riconosciuto, come nella specie, il compossesso del resistente, l'utilizzo del bene da parte di quest'ultimo non costituisce turbativa ma semplice esercizio di un possesso concorrente.

La condotta di impedire o restringere il godimento del bene da parte di un compossessore costituisce, invece, uno spoglio allorquando il predetto privi gli altri del loro godimento paritario del bene, trasformando il comune possesso in un possesso esclusivo.

In altre parole, qualora risulti che l'area sia stata da lungo tempo utilizzata indistintamente da più soggetti, senza esclusività, la condotta del resistente integra compossesso e non molestia con conseguente rigetto della domanda possessoria.

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