È possibile che ripetuti atti vandalici compiuti dai clienti di un locale commerciale presente nel caseggiato compromettano l'utilizzo degli spazi comuni e l'immagine complessiva dell'edificio. In risposta a tali situazioni è inevitabile che la collettività condominiali pensi di introdurre soluzioni capaci di garantire una maggiore tutela e di disincentivare condotte illecite, facendo ricorso alla videosorveglianza, soluzione considerata efficace sia per prevenire che per ricostruire eventuali accadimenti.
A tale proposito si segnala una recente decisione del Tribunale di Venezia (sentenza n. 3419 del 3 luglio 2025) che conferma come l'adozione di sistemi di videosorveglianza costituisca senz'altro strumento adeguato a dissuadere malintenzionati dal compimento di atti vandalici e ad individuare i responsabili.
Vicenda e decisione
La controversia nasce da un'azione giudiziaria promossa nell'ottobre 2022 dalla titolare di un bar situato all'interno di un condominio. L'attrice ha impugnato la delibera assembleare del 13 luglio 2022, confermativa di una precedente del 30 maggio, con cui era stata approvata l'installazione di un impianto di videosorveglianza nelle parti comuni dell'edificio. Secondo la titolare del bar, la delibera è viziata sotto molteplici profili.
In particolare l'attrice contesta il mancato rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Inoltre lamenta che il verbale assembleare non riporta una discussione articolata sui punti trattati, né fornirebbe una motivazione concreta sull'utilità delle telecamere.
L'attrice lamenta anche l'assenza di valutazioni su soluzioni alternative meno invasive, come il potenziamento dell'illuminazione e la mancata indicazione dei punti di installazione e delle modalità di conservazione delle registrazioni.
Infine, si sostiene che la delibera sia frutto di interessi individuali, in contrasto con l'interesse collettivo del condominio.
Il condominio si è difeso, sostenendo la legittimità della delibera e la necessità dell'impianto per contrastare episodi di vandalismo verificatisi negli anni precedenti, soprattutto nelle aree comuni e nelle proprietà al piano terra.
Il convenuto ha precisato che le telecamere riprendono esclusivamente spazi condivisi (come l'ingresso e il vano scale) e che la gestione del sistema è stata affidata a un operatore qualificato, in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Infine il condomino ha sottolineato che l'assenza di una trascrizione dettagliata delle dichiarazioni assembleari non costituisce motivo di invalidità, escludendo la sussistenza di conflitti d'interesse. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.
Secondo il giudice veneto, la decisione di installare un impianto di videosorveglianza è da ritenersi legittima, in quanto motivata da esigenze concrete e comprovate.
Le fotografie, le testimonianze e una precedente sentenza del medesimo Tribunale hanno confermato la gravità e la frequenza degli atti vandalici, spesso coincidenti con eventi notturni legati al bar dell'attrice.
Del resto una maggiore illuminazione dell'area antistante il caseggiato non è sembrata poter rappresentare strumento sufficientemente dissuasivo, mentre la realizzazione di cancelli automatici nella zona retrostante l'edificio (altra misura alternativa consona allo scopo, a giudizio della difesa attorea) non è risultata compatibile con la viabilità intorno all'edificio e comunque una soluzione particolarmente onerosa.
In ogni caso il Tribunale ha confermato che le telecamere non hanno l'obiettivo di riprendere l'ingresso del locale, come confermato dal tecnico installatore, escludendo lesioni concrete alla riservatezza dei clienti.
Il giudice veneto ha evidenziato che la delibera non è stata frutto di interessi personali in contrasto con quelli collettivi, mentre l'asserita finalità di danneggiare l'attività commerciale dell'attrice non è risultata sufficientemente comprovata.
Lo stesso Tribunale ha ritenuto legittima la delibera anche senza le indicazioni particolareggiate dei punti di installazione delle telecamere e delle modalità di raccolta e conservazione delle videoriprese.
Riflessioni conclusive
Nel caso esaminato la delibera impugna è risultata legittima. Si ricorda che un sistema di videosorveglianza condominiale può essere installato solo previa approvazione da parte dell'assemblea (Cassazione civile sez. II, 11/05/2022, n. 14969).
In particolare, l'art. 1122 ter, c.c. (introdotto dalla legge di riforma del condominio con la legge 11 dicembre 2012 n. 220) prevede che le delibere relative all'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio devono essere approvate dall'assemblea con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., ossia con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Il Tribunale ha evidenziato come la decisione assembleare contestata sia stata adottata nel rispetto dei criteri di necessità, proporzionalità e finalità.
Così è emerso che la videosorveglianza è stata attivata in presenza di esigenze concrete e documentate, cioè per combattere episodi di vandalismo e imbrattamenti delle parti comuni (rogo di un cassonetto delle immondizie, deiezioni di urina all'ingresso condominiale e sulle pareti, cassette postali sfondate, vetri imbrattati, vomito sul marciapiede, bicchieri e bottiglie lasciati a terra). In tali casi la finalità del trattamento è esplicita e legittima: la raccolta delle immagini deve perseguire obiettivi chiari, come la tutela del patrimonio condominiale o la sicurezza delle persone. È stato rispettato il principio di proporzionalità atteso che le riprese sono risultate circoscritte alle sole aree comuni, evitando inquadrature superflue o invasive (infatti è emerso che le telecamere non sono orientate verso l'ingresso del locale).
La delibera impugnata e quella precedente, espressamente richiamata dalla prima, hanno fatto riferimento alle aree esterne comuni ed ai corridoi interni, con la conseguenza che risultano sufficientemente indicati i luoghi che l'assemblea intende presidiare con le telecamere.
Come ha precisato il Tribunale non è necessario che nel verbale siano indicati i punti di collocazione delle telecamere, né è necessario riportare analiticamente quanto dichiarato da ciascun partecipante al condominio (la redazione sintetica del verbale è ammessa, purché consenta di ricostruire con chiarezza l'esito delle votazioni e la regolarità della delibera: si veda in tal senso App. Napoli 29 settembre 2020, n. 3285).
