Secondo l'articolo 1667 c.c., l'appaltatore è responsabile se l'opera presenta difetti o non rispetta le caratteristiche concordate. Se il committente (cioè chi ha commissionato l'opera) ha accettato il lavoro e i difetti erano conosciuti o riconoscibili, la garanzia non è dovuta, a meno che l'appaltatore non li abbia taciuti in mala fede. Il committente deve denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, altrimenti perde il diritto di contestarli (decadenza).
In generale, deve ritenersi che la prova della tempestività del compimento di un atto previsto dalla legge a pena di decadenza entro un dato termine debba essere fornita in modo preciso, puntale e rigoroso e non sulla base di mere supposizioni e presunzioni, in modo da consentire al giudice di accertare la precisa tempestività cronologica o meno dello stesso. Se l'appaltatore ha riconosciuto o occultato i difetti, la denuncia però non è necessaria.
In ogni caso l'azione legale contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera, cioè dopo questo periodo non si può più chiedere la riparazione o il risarcimento.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse esimere è chiaro che il committente non possa esimersi dal verificare, anche in presenza di un direttore dei Lavori, l'andamento dell'appalto e denunciare tempestivamente (entro 60 giorni) e per iscritto all'appaltatrice eventuali vizi e difformità scoperti, al fine di non incorrere in eccezioni di decadenza dalla relativa azione di garanzia. Pure tenendo conto di questa considerazione è possibile sostenere che anche il direttore lavori può effettuare la denuncia dei vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c.? La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 7193/2025.
Vicenda e decisione
Due proprietari di un appartamento hanno citato in giudizio il titolare di un'impresa edile, per ottenere la riparazione dei difetti riscontrati nei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile.
Gli attori sostenevano di aver affidato l'appalto per un determinato importo di 172.438 euro, ma di aver pagato una somma minore perché i lavori erano stati mal eseguiti e non collaudati.
L'appaltatore, dal canto suo, ha contestato le accuse e ha presentato una domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento del saldo, oltre svalutazione e interessi.
Il Tribunale ha esaminato la questione, valutando la qualità dei lavori e la fondatezza delle richieste delle parti. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda principale, condannando il convenuto alla eliminazione a sue spese dei vizi riscontrati.
Il Tribunale ha evidenziato che gli attori avevano tempestivamente denunciato i lamentati vizi, precisando che parte di essi erano stati riscontrati dal CTU incaricato; di conseguenza ha condannato il convenuto ad eliminare i vizi riscontrati.
Il giudice di primo grado ha anche accolto la domanda riconvenzionale, condannando gli attori, in solido, a versare all'appaltatore l'importo ancora dovuto. La Corte d'Appello ha accolto l'appello incidentale, stabilendo che i committenti avevano perso il diritto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera, perché non avevano denunciato tempestivamente i difetti all'appaltatore.
Secondo la sentenza, il termine per la denuncia era iniziato a decorrere quando il direttore dei lavori, nominato dagli stessi committenti, aveva accertato i vizi. Tuttavia, la contestazione non poteva essere fatta dal direttore dei lavori, perché non aveva il potere di rappresentare i committenti in questa fase. In particolare i giudici di secondo grado hanno notato che il direttore dei lavori aveva segnalato problemi già durante l'esecuzione dei lavori, ma i committenti non avevano mai formalmente contestato i vizi, né fornito prove di una loro denuncia.
Del resto, i difetti erano riconoscibili, come avevano confermato il direttore dei lavori e un testimone. La Cassazione ha ritenuto pienamente condivisibile la decisione di secondo grado.
Secondo i giudici supremi l'accertamento dei vizi di un'opera appaltata da parte del direttore dei lavori nominato dal committente fa decorrere il termine per la denunzia da parte di questi all'appaltatore, il cui onere non è assolto se la contestazione è effettuata da detto direttore, che non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente.
Considerazioni conclusive
Secondo la giurisprudenza dominante, la garanzia per le difformità o i vizi prevista dall'articolo 1667 c.c. rappresenta un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 1453 c.c. È importante ricordare che per difformità deve intendersi una discordanza dell'opera dalle prescrizioni contrattuali, mentre i vizi sono la mancanza di modalità o qualità che, anche se non espressamente pattuiti, devono comunque considerarsi inerenti all'opera secondo le regole dell'arte e la normalità delle cose. Il direttore dei lavori deve sempre adoperarsi al fine di garantire al committente il risultato che questo si aspetta di conseguire; se l'opera è viziata tale professionista è responsabile qualora abbia omesso di vigilare, di impartire le opportune disposizioni e controllarne l'ottemperanza, dovendo, in caso di mancata esecuzione delle proprie direttive, farlo rilevare arrivando a disporre, in mancanza di adempimento, la sospensione dei lavori o rifiutarsi di proseguire l'incarico. La contestazione dei vizi però deve essere formalmente avanzata dal committente stesso, perché il direttore dei lavori non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente (Cass. civ., sez. II, 08/09/2000, n. 11854).
