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Appalto: il committente può limitarsi a denunciare i vizi e i difetti delle opere

Spetta all'impresa appaltatrice provare di avere diligentemente eseguito le proprie obbligazioni in base al contratto e alle regole dell'arte.

Avv. Gianfranco Di Rago 
04 Apr. 2025

Nel caso in cui il committente, che non abbia ancora accettato l'opera, espressamente o per comportamento concludente, ne denunci vizi e difetti, spetta all'impresa appaltatrice provare di avere diligentemente eseguito le lavorazioni pattuite. Lo ha ricordato il Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 1782, pubblicata lo scorso 19 febbraio 2025.

Fatto e decisione

Un'impresa edile aveva citato in giudizio i comproprietari di una unità immobiliare per sentirli condannare al pagamento dell'importo dovuto quale rata dello stato di avanzamento dei lavori ordinari e straordinari eseguiti nell'ambito del contratto di appalto stipulato con il condominio in cui detto immobile era ubicato.

I convenuti si erano costituiti in giudizio, contestando nel merito la domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni subiti e subendi all'immobile di loro proprietà a seguito della cattiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

I vizi e le difformità contestate dai convenuti all'impresa attrice erano stati parzialmente riconosciuti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa dal Tribunale. Pertanto, accertata l'esistenza dei difetti e delle difformità delle opere, la prova liberatoria di aver esattamente adempiuto competeva all'appaltatore.

Vieppiù che, come sottolineato dal Giudice, l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto compimento dell'opera.

La Suprema Corte, come pure ricordato dal Tribunale, ha infatti chiarito che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal Legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento dì cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (si veda Cass. civ., ord. 4 gennaio 2019, n. 98). Di conseguenza, alla luce degli accertati e riconosciuti vizi delle lavorazioni eseguite dall'impresa, il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo svolta dall'impresa.

Di contro, il giudice ha accolto la domanda formulata in riconvenzionale dai convenuti nei confronti di quest'ultima per l'eliminazione dei vizi accertati dal CTU.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale di Napoli, nel decidere la causa, ha efficacemente sintetizzato lo stato dell'arte in tema di onere della prova relativamente ai vizi e ai difetti delle opere appaltate. La regola generale in tema di prova dell'inadempimento del contratto, così come cristallizzata nella nota sentenza n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della Cassazione, è quella per cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo la prova della corretta esecuzione della prestazione a carico del debitore.

Quindi, nel caso specifico del contratto di appalto, chi ha commissionato i lavori può limitarsi a contestarne in giudizio i vizi e i difetti, essendo onere dell'impresa appaltatrice dimostrare l'infondatezza di tale assunto e, quindi, il corretto svolgimento dei lavori appaltati.

Occorre però evidenziare che l'eventuale accettazione dell'opera da parte del committente, anche se avvenuta sulla base di un comportamento concludente, ad esempio entrando in possesso della stessa senza proporre alcuna contestazione sui lavori, influisce sul riparto dell'onere della prova dei vizi e difetti, nel senso che in questo caso essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve.

Di conseguenza, solo finché non vi sia stata accettazione dell'opera, espressa o tacita, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere diligentemente eseguito il contratto.

A questo proposito il Tribunale ha ribadito che l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.

In ogni caso, ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi lamentati, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetterà a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche la non imputabilità del fatto specifico che abbia causato il vizio o il difetto.

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