In caso di risoluzione del contratto di appalto, se è evidente che sia possibile ottenere il rimborso degli acconti versati per lavori non effettuati, non è così semplice stabilire se sia dovuto un risarcimento da parte dell'impresa che non ha rispettato i tempi di consegna.
Infatti, l'onere della prova ricade sempre sul committente, che deve dimostrare che l'impresa non ha rispettato i tempi previsti e che, per questo motivo, non ha avuto la possibilità di accedere al Superbonus.
Si pone poi il seguente problema: anche se il condominio committente non ha effettuato i lavori Superbonus 110%, il tecnico ha diritto al compenso per l'attività di progettazione svolta?
In merito a tale questione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Monza.
Vicenda e decisione
Un architetto richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un caseggiato per il pagamento della somma di € 79.447,61, di cui € 78.661,00 per compenso ed € 786,61 per spese oltre IVA, nonché oltre interessi, a titolo di corrispettivo della progettazione di opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da eseguirsi presso il condominio .
Il conferimento dell'incarico in questione, quanto le relative condizioni economiche erano contenute nel verbale dell'assemblea condominiale tenutasi in data 28 settembre 2022, con cui l'amministratrice è stata autorizzata a concludere il relativo contratto.
Il condominio contestava l'utilità dell'opera professionale espletata, nonché la misura del compenso richiesto.
In particolare, a giustificazione del suo inadempimento, il condominio sosteneva che l'incarico all'architetto e all'impresa era strettamente condizionato, connesso e collegato alla possibilità per il condominio di avvalersi delle agevolazioni di cui al Superbonus, adottando il sistema dello sconto in fattura e cessione del credito previsto dalla normativa in questione, condizione quest'ultima da considerare fondamentale per l'intera operazione.
Il condomino notava che tale possibilità era venuta meno a seguito dell'emanazione del D.L. n. 11/2023 e della rinuncia all'incarico da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori che avrebbe dovuto applicare in concreto il predetto sconto in fattura.
L'architetto riusciva ampiamente a provare l'avvenuto svolgimento della parte di prestazione relativa all'attività di progettazione: infatti "produceva" in giudizio una serie di documenti relativi alla parte di incarico espletata, come gli atti che il professionista aveva dovuto esaminare nello svolgimento dell'attività in questione e gli elaborati che lo stesso aveva redatto in esecuzione dell'incarico.
La progettazione degli interventi veniva presentata presso il Comune competente e le opere la venivano autorizzate.
Il Tribunale ha dato ragione all'architetto.
Secondo il giudicante l'autorizzazione comunale è stata in ogni caso un risultato utile per i condomini, a prescindere dalla volontà di quest'ultimi di eseguire o meno i lavori autorizzati per circostanze sopravvenute.
Inoltre il giudice lombardo ha osservato che la pretesa volontà del condominio di vincolare alla possibilità di fruire lo sconto in fattura il pagamento del compenso spettante al detto professionista non è risultata espressa in nessuno dei documenti prodotti in giudizio.
Del resto è emerso che solo una quota di compenso si riferiva ai lavori che potevano fruire dell'agevolazione del Superbonus, mentre per un'altra quota del compenso medesimo non era prevista la cessione del credito con sconto in fattura.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che dalla corrispondenza prodotta in atti non è emerso con certezza che l'abbandono del progetto da parte dell'impresa appaltatrice abbia avuto a che fare esclusivamente con la modifica normativa concernente la modalità di pagamento sopra indicato.
Infine il Tribunale ha rilevato che la verifica della congruità delle relative competenze professionali andava fatta dal condominio committente all'epoca del conferimento dell'incarico, nonostante intendesse ricorrere alla cessione dei crediti di imposta all'epoca possibile.
Considerazioni conclusive
Nella vicenda esaminata è emerso che l'assemblea dei condomini ha autorizzato l'amministratrice alla sottoscrizione dei mandati professionali. È stato il condominio, quindi, a conferire l'incarico professionale.
Il testo della delibera ha previsto tanto il conferimento dell'incarico quanto la misura del corrispettivo riconosciuto al progettista e direttore dei lavori, così come, del resto, avvenuto anche per gli altri professionisti coinvolti per l'appalto non andato a buon fine. Il condominio nel difendersi ha affermato che l'architetto si è assunto una sorta di "rischio d'impresa", pienamente consapevole che avrebbe dovuto operare "solo nel caso in cui le opere avessero potuto fruire di sconto in fattura e solo allora lo stesso avrebbe potuto esporre richieste per la propria attività professionale".
A riguardo, la difesa del condominio ha richiamato la figura della cosiddetta presupposizione, configurabile nell'ipotesi in cui dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata ma non espressamente enunciata dalle parti durante la stipulazione del contratto stesso, il cui verificarsi o venire meno dipende da circostanze non imputabili alle parti stesse.
Come ha notato il Tribunale la presupposizione si riferisce all'intero contratto (nel senso che è l'efficacia dell'intero contratto ad essere subordinata al presupposto implicito della sua conclusione); il condominio però ha richiamato tale figura in ordine alla sola obbligazione concernente il pagamento del corrispettivo, e ciò dopo che la prestazione professionale dell'architetto è stata adempiuta, sia pure in parte.
