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L'amministratore di condominio deve considerarsi inadempiente se esegue gli atti di straordinaria amministrazione senza essere autorizzato dall'assemblea

L'inadempimento dell'amministratore di condominio per atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dall'assemblea: responsabilità e risarcimento danni ai condomini coinvolti.

Avv. Leonarda Colucci 
03 Apr. 2018

Cosa succede se un amministratore, senza essere autorizzato dall'assemblea decide di sottoscrivere una transazione, in tal caso il suo operato è conforme alle regole dettate dalle norme del codice civile in materia di nomina revoca ed obblighi dell'amministratore e del mandato?

La vicenda. Un condomino cita in giudizio l'amministratore deducendo l'inadempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi scaturenti dal mandato, specificando che lo stesso aveva provveduto a pagare in favore di una ditta alcune fatture relative ad opere eseguite per conto del condominio provvedendo anche alla stipula di una transazione.

Il condomino attore, invece, contesta che alcune opere non erano mai state realizzate e che l'amministratore di condominio aveva stipulato la transazione senza essere stato autorizzato dal condominio che, con una precedente delibera, aveva nominato una commissione di condomini al quale era stato attribuito il compito di monitorare una serie di attività condominiali.

Sempre nella citazione l'attore ha dedotto che l'amministratore era venuto meno ad una serie di obblighi su di esso gravanti in quanto non aveva provveduto al recupero forzoso di un credito del condominio, né tanto meno si era attivato per il recupero forzoso dell'ammanco di cassa creato dal precedente amministratore.

L'amministratore di condominio, regolarmente citato, si è costituito negando ogni addebito e precisando che la propria piena legittimazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, senza avere necessità di convocare la commissione dei condomini, era riconducibile ad un verbale assembleare che aveva ratificato la transazione eseguita.

La sentenza. La sentenza del Tribunale di Milano ha accolto la domanda del condomino effettuando alcune precisazioni in merito agli obblighi gravanti sull'amministratore in ragione del mandato che riceve dal condominio. (Tribunale di Milano, sez. V, 5.5.2017 n.5021).

La pronuncia, contrariamente a quanto sostiene l'amministratore, ha evidenziato che in seguito alla sottoscrizione di una transazione da parte dell'amministratore di condominio l'assemblea non aveva mai ratificato tale operazione e, fra l'altro, nel corso del giudizio, non erano stati prodotti verbali assembleari, successivi alla data di sottoscrizione della transazione, dai quali poteva emergere tale dato.

 Continua [...]

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