Anche nell'ambito della responsabilità per i danni provocati da beni in custodia, in presenza di eventi atmosferici eccezionali, il custode può essere esonerato da responsabilità. Si deve considerare però che i fenomeni meteorologici estremi, sempre più ricorrenti e intensi, impongono una rilettura rigorosa del concetto di imprevedibilità. Non è più sufficiente affidarsi a valutazioni soggettive o generiche.
Questo concetto è stato recentemente evidenziato dalla Cassazione nell'ordinanza del 6 giugno 2025 n. 15187.
La vicenda
Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale la società che gestiva il servizio idrico della città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che, a suo dire, aveva subito all'immobile di sua proprietà, ai sensi dell'art. 2051 c.c. L'attore faceva presente che, tra il 25 e il 27 dicembre 2004, il terreno, le cantine e il piano terra del suo immobile erano stati invasi dall'acqua fuoriuscita dalla rete fognaria comunale.
Secondo il danneggiato, tale fuoriuscita era dovuta all'incapacità del sistema di contenere le acque meteoriche, causata dalla mancata manutenzione da parte della società convenuta.
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, eccepiva che, tra il 26 e il 28 dicembre 2004, l'intera provincia era stata interessata da precipitazioni di natura alluvionale, tanto che, con decreto ministeriale del 26 aprile 2005, veniva dichiarato lo stato di calamità naturale.
Per tale ragione, sosteneva di non poter essere ritenuta responsabile dei danni lamentati, in quanto riconducibili ad un evento eccezionale e imprevedibile, qualificabile come caso fortuito. Il Tribunale dava torto al danneggiato, basandosi sulla relazione redatta dai Vigili del Fuoco intervenuti presso l'abitazione dell'attore.
Secondo quanto risultava dal documento, l'allagamento era da attribuire esclusivamente agli eventi meteorologici straordinari, ritenuti idonei a integrare il caso fortuito e, quindi, sufficienti a escludere la responsabilità della società convenuta.
Inoltre, non emergeva alcuna prova dell'omessa manutenzione della rete fognaria. La Corte d'Appello confermava integralmente la decisione di primo grado.
I giudici rilevavano come il Tribunale avesse condotto un'attenta analisi delle prove, attribuendo particolare rilievo al rapporto dei Vigili del Fuoco, redatto nell'immediatezza dei fatti.
La stessa Corte osservava che, nei luoghi interessati, si era verificata una pioggia di intensità eccezionale, come documentato anche dalle fotografie prodotte dallo stesso danneggiato.
Secondo i giudici di appello, invece, la consulenza tecnica d'ufficio, redatta molti anni dopo l'evento, non offriva elementi tecnici sufficienti e si era limitata ad affermare, senza riscontri concreti, la mancata manutenzione della rete fognaria.
In ogni caso la Corte di Appello aggiungeva che, anche qualora fosse stato accertato un nesso causale tra la mancata manutenzione della rete fognaria e i danni lamentati, la responsabilità non sarebbe comunque ricaduta sulla società, in quanto, la stessa non risultava competente per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, da cui erano derivati i danni. Il danneggiato si rivolgeva alla Cassazione.
Il ricorrente contestava l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità della società con una motivazione illogica e contraddittoria rispetto ai fatti accertati.
Inoltre sosteneva che, trattandosi di responsabilità oggettiva, spettava alla società convenuta dimostrare l'esistenza di un caso fortuito.
Secondo il ricorrente, i danni erano causati da una tubatura ostruita per mancata manutenzione, e la società non aveva provato né di aver effettuato controlli né l'esistenza di un evento imprevedibile.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha dato ragione al danneggiato. Secondo i giudici supremi, per stabilire se la pioggia fosse davvero "eccezionale" e "imprevedibile", la Corte d'Appello avrebbe dovuto basarsi su dati scientifici precisi, come quelli pluviometrici (cioè le misurazioni della quantità di pioggia), riferiti al luogo e al periodo interessato. Come ha evidenziato la Cassazione questi dati dovevano essere forniti dalla parte responsabile della custodia, cioè dalla società incaricata di gestire il servizio idrico della città.
Invece, la Corte si è limitata ad accettare le conclusioni del Tribunale, senza verificare se la società avesse effettivamente dimostrato di aver svolto la manutenzione necessaria o se l'evento atmosferico fosse davvero così straordinario da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia (la rete fognaria) e il danno.
Considerazioni conclusive
La Cassazione conferma che la valutazione sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili.
Nel caso in esame, incombeva sulla società custode della rete fognaria l'onere di dimostrare che l'allagamento e i danni subiti dall'immobile dell'attore fossero esclusivamente riconducibili a un caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il pregiudizio lamentato.
La responsabilità da custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), purché costituisca la causa esclusiva del danno.
Per verificare se un evento atmosferico possa essere considerato "caso fortuito", è necessario basarsi su dati scientifici e oggettivi, come i rilevamenti pluviometrici, riferiti al luogo e al periodo in cui si è verificato il danno (Cass. civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643; Cass. civ., sez. III, 01/02/2018 n. 2482; Trib. Pescara 5 aprile 2022, n. 440). In questa valutazione non conta se il custode abbia agito con diligenza o meno nel predisporre misure di protezione, mentre lo stato del sistema di smaltimento delle acque, al momento del sinistro, è rilevante solo per stabilire se esiste un nesso causale tra la cosa in custodia (ad esempio, la rete fognaria) e il danno subito, ma non per escludere la responsabilità sulla base della condotta del custode.
