Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 159 del 29 gennaio 2026, ha esaminato le conseguenze giuridiche dell'allaccio abusivo di energia elettrica presso un condominio, soffermandosi sui criteri per la ricostruzione dei consumi e sulla ripartizione degli oneri probatori tra gestore e utente. Il provvedimento si distingue per l'accurata analisi della disciplina applicabile in caso di prelievi irregolari, chiarendo i limiti della contestazione da parte del condominio e il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dal distributore.
La vicenda
L'amministratore del condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 980/2019, con cui era stato intimato il pagamento di oltre 33.860 euro, oltre interessi e spese, a fronte dell'asserito mancato pagamento delle somme indicate nelle fatture prodotte dalla società fornitrice di energia elettrica.
L'opponente deduceva l'inesistenza di un rapporto contrattuale con la società fornitrice, l'assenza di fondamento probatorio della pretesa creditoria, la prescrizione del credito e contestava la ricostruzione dei consumi addebitati, soprattutto per quanto concerneva i consumi ritenuti irregolari a seguito della presunta manomissione del contatore.
La società opposta si costituiva sostenendo che, a seguito di una verifica tecnica effettuata nel 2016 presso il punto di prelievo intestato al condominio, era stato accertato un allaccio abusivo mediante bypass del contatore tramite un cavo non autorizzato. La ricostruzione dei consumi veniva effettuata sulla base della "potenza tecnicamente prelevabile" in relazione alle caratteristiche tecniche del cavo utilizzato per l'allaccio irregolare.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dall'amministratore, dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica ma riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria nei limiti delle fatture non prescritte.
Sotto il profilo probatorio, il giudice ha rilevato che:
"costituisce profilo documentato per tabulas l'esistenza del rapporto negoziale di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti", risultando dagli atti che il contratto era stato sottoscritto dall'allora amministratore pro tempore e che le utenze erano intestate al condominio.
Quanto ai consumi regolari, l'opponente non aveva contestato l'avvenuta erogazione del servizio, limitandosi a eccepire genericamente l'omessa ricezione delle fatture e la mancata conoscenza delle condizioni contrattuali.
Sui consumi irregolari derivanti dall'allaccio abusivo, il Tribunale ha valorizzato le risultanze documentali prodotte dal distributore:
"in occasione di una verifica condotta presso l'utenza... hanno accertato la presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica realizzato attraverso un allaccio diretto alla rete... manomettendo i circuiti interni al misuratore con conseguente prelievo di energia irregolare e bypass. Tutto ciò sopra descritto permetteva al cliente di prelevare energia senza autorizzazione... e senza essere misurata".
Tali elementi sono stati ritenuti idonei a provare sia l'esistenza dell'allaccio abusivo riferibile al condominio opponente, sia la legittimità della ricostruzione presuntiva dei consumi operata dal gestore (per un approfondimento sul valore di atto pubblico e sul ruolo probatorio del verbale di accertamento redatto dai tecnici dell'ente gestore si veda Il verbale redatto dagli accertatori per contestare al condominio utilizzo abusivo dell'energia elettrica).
"A fronte di tale valore probatorio, il verbale presente in atti... assume il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto relativa all'esistenza dell'allaccio irregolare riferibile a parte opponente".
L'amministratore non aveva fornito alcuna prova circa la riconducibilità della manomissione a terzi né aveva dimostrato l'adozione di misure idonee ad evitare intrusioni o manomissioni da parte estranea:
"non ha affatto dimostrato che la condotta abusiva fosse imputabile a terzi né tanto meno di aver posto in essere misure idonee ad evitare eventuali altrui condotte illecite; al contrario... si rileva che alcuna precauzione era stata posta a tutela dei contatori tale da impedire eventuali intrusioni...".
Sulla contestazione relativa ai criteri adottati per stimare i consumi irregolari, il giudice ha osservato che:
"eccepire che i consumi calcolati dal distributore siano presunti è una contestazione debole e priva di qualsivoglia fondamento giuridico dal momento che in caso di prelievo irregolare dell'energia elettrica tramite bypass del contatore... non si possono avere consumi calcolati sulla lettura del misuratore...".
In assenza di criteri imposti dalla normativa ratione temporis applicabile (la disciplina successiva è stata ritenuta inapplicabile), è stato considerato corretto il criterio presuntivo della "potenza tecnicamente prelevabile", già avallato dalla giurisprudenza più recente:
"tra l'altro tale criterio è da ultimo stato convalidato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in caso di manomissione del contatore (cfr. Cassazione civile, Sez. III, n. 5219 del 27/02/2025)".
L'opponente non aveva fornito elementi contrari o alternative metodologiche attendibili.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cassazione civile, Sez. II, 23/05/2024 n. 14410: Applicabilità della disciplina consumeristica ai rapporti tra amministratore e professionista nell'interesse dei condomini;
- Cassazione civile, Sez. II, 12/01/2016 n. 299: Valore indiziario delle fatture commerciali nel giudizio ordinario;
- Cassazione civile, Sez. VI, 09/01/2020 n. 297: Riparto dell'onere probatorio nei rapporti tra gestore e utente in caso di malfunzionamento o uso abusivo;
- Cassazione civile, Sez. III, 27/02/2025 n. 5219: Ammissibilità della prova presuntiva (criterio della potenza tecnicamente prelevabile) per quantificare i danni da manomissione del contatore;
- Cassazione civile n. 7075/2020; Cassazione civile n. 8823/2017: Valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dai tecnici incaricati;
- Cassazione civile n. 19838/2013: Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; disciplina biennale introdotta dalla legge n. 205/2017 solo per fatture successive al marzo 2018;
- Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022 n.20273: Presunzione legale ex art. 1335 c.c., perfezionamento notifica raccomandata per compiuta giacenza.
Considerazioni conclusive
L'accertamento dell'allaccio abusivo presso un punto utenza condominiale comporta - secondo quanto statuito dal Tribunale - una responsabilità oggettiva in capo all'utente intestatario ove questi non dimostri né la riconducibilità esclusiva dell'illecito a terzi né l'adozione diligente delle cautele necessarie ad impedire accesso o manipolazioni abusive ("il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza...").
In assenza di tali elementi esonerativi o impeditivi - come nel caso concreto - risulta legittima la richiesta risarcitoria avanzata dal gestore anche sulla base di stime presuntive fondate su criteri tecnici oggettivi quali quello della potenza tecnicamente prelevabile attraverso il cavo rinvenuto durante la verifica ispettiva.
L'indirizzo applicativo adottato trova conferma nella più recente giurisprudenza della Corte Suprema ed è coerente con le disposizioni regolamentari vigenti ratione temporis ("In assenza di criteri imposti dalla normativa... per quantificare i consumi non fatturati ha utilizzato il criterio della 'potenza tecnicamente prelevabile'...").
Va tuttavia segnalato che - come evidenziato dallo stesso Tribunale - solo dal gennaio 2017 le modalità previste dalla Delibera AEEGSI n. 200/99 sono state estese anche ai casi di prelievi irregolari (Delibera ARERA n.458/2016/R/eel), sicché per i periodi precedenti resta centrale il ruolo delle presunzioni semplici purché adeguatamente motivate e documentate dal fornitore.
Sul piano processuale si ribadisce che la mera contestazione generica circa la natura presunta dei calcoli effettuati dal gestore non è sufficiente ad escludere o ridurre la responsabilità patrimoniale dell'intestatario dell'utenza qualora sia documentalmente accertata sia la manomissione sia l'utilizzo illecito dell'impianto comune.
La soluzione adottata potrebbe tuttavia trovare limiti applicativi laddove venga fornita prova rigorosa circa l'impossibilità oggettiva per il soggetto obbligato (ad esempio amministratore o condomini) sia d'impedire intrusioni abusive sia d'essere effettivamente responsabili degli atti fraudolenti compiuti da terzi invito domino (circostanza non riscontrata nel caso concreto).
L'impostazione seguita appare conforme agli orientamenti consolidati ma resta suscettibile d'evoluzione qualora intervengano modifiche normative ovvero nuove pronunce interpretative sul tema specifico degli oneri probatori nei rapporti tra fornitori energetici e utenti collettivi quali i condomini.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
