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Al disabile spetta il posto auto più vicino, senza obbligo di turnazione

Il condomino disabile ha diritto all'assegnazione esclusiva del posto auto più vicino alla propria abitazione senza obbligo di turnazione, salvo che la soluzione non comporti un sacrificio eccessivo per gli altri condomini o situazioni analoghe.

CondominioWeb Lex AI 
10 Lug. 2025

La questione relativa all'assegnazione in via esclusiva di un posto auto condominiale al condomino portatore di handicap ha trovato una significativa soluzione nell'ordinanza del Tribunale di Napoli (1 luglio 2025, R.G. 8568/2025).

Il giudice ha accolto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato da un condomino disabile, riconoscendogli il diritto di parcheggiare in via esclusiva nello stallo più vicino alla propria abitazione, senza essere sottoposto a turnazione con gli altri condomini. L'ordinanza si inserisce nel solco di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1102 c.c., che valorizza i principi di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute, ponendo in rilievo la necessità di assicurare ai soggetti disabili un uso più intenso della cosa comune quando ciò sia necessario a garantire una normale vita di relazione.

La vicenda

Un condomino, affetto da grave disabilità motoria certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, aveva reiteratamente richiesto all'amministratore e agli altri condomini l'assegnazione esclusiva del posto auto n. 3, il più vicino al portone d'ingresso della propria abitazione, evidenziando l'impossibilità - per le proprie condizioni - di parcheggiare fuori dal cortile condominiale.

In assenza di un formale riconoscimento del diritto, ma con tolleranza di fatto da parte degli altri condomini, il ricorrente aveva usufruito dello stallo indicato fino a quando l'amministratore aveva comunicato che altri sei condomini avevano dichiarato una ridotta capacità motoria e richiesto anch'essi un posto auto riservato ai disabili.

L'amministratore aveva quindi proposto una turnazione mensile tra i richiedenti con ridotta mobilità, in applicazione del criterio legislativo (1 posto ogni 50 per soggetti con ridotta mobilità), prevedendo che nei mesi non assegnatari i disabili partecipassero alla rotazione degli altri posti disponibili.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda cautelare del ricorrente. In primo luogo, ha rilevato che "nell'ordinamento non vi è alcuno strumento cautelare tipico idoneo a tutelare tale posizione soggettiva", riconoscendo così la sussidiarietà dell'art. 700 c.p.c..

Quanto al fumus boni iuris, il giudice ha sottolineato che "ogni qualvolta il diritto dei comproprietari/condomini incontra quello di un soggetto disabile è necessario dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1102 c.c., rispettosa del principio solidaristico (art. 2 Cost.), del principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.)".

In particolare, si è affermato che l'interesse del disabile ad ottenere un posto auto riservato in via esclusiva "è ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione tutelato dall'articolo 2 della Costituzione ed al diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 Cost.; detti interessi sono preminenti rispetto al diritto alla proprietà che ai sensi dell'articolo 42 comma II Cost., può subire limitazioni al fine d'assicurare il rispetto del dovere dì solidarietà enunciato dall'articolo 2 Cost., che mira a consentire proprio l'adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento dì situazioni dì disuguaglianza (ex articolo comma II)".

Quanto al periculum in mora, la documentazione medica prodotta attestava la gravità delle condizioni del ricorrente (paraplegia e altre patologie invalidanti), sicché la turnazione avrebbe determinato un danno grave e irreparabile, impedendogli o rendendogli oltremodo difficoltoso lo svolgimento delle attività quotidiane.

Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha ordinato l'assegnazione in via esclusiva dello stallo n. 3 al ricorrente.

I precedenti giurisprudenziali

L'ordinanza richiama espressamente precedenti conformi tra cui Tribunale Verbania n. 513/2020, Tribunale Como 27/10/2017, Tribunale Avellino 27/06/2017, Tribunale Bologna 7/04/2006, nei quali si è affermata la prevalenza delle esigenze dei soggetti disabili rispetto all'uso paritario della cosa comune da parte degli altri condomini quando ciò sia necessario per garantire i diritti fondamentali della persona.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza in esame conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le esigenze dei soggetti disabili possono giustificare una deroga al principio dell'uso paritario della cosa comune sancito dall'art. 1102 c.c., quando ciò sia necessario per assicurare il pieno godimento dei diritti fondamentali tutelati dagli artt. 2, 3 e 32 Cost..

Il giudice ha correttamente valorizzato la lettura costituzionalmente orientata della disciplina codicistica e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), ritenendo legittima - e anzi doverosa - una compressione dei diritti degli altri condomini nei limiti in cui ciò sia indispensabile per consentire al disabile un'effettiva inclusione e autonomia nella vita quotidiana.

Tuttavia, va precisato che tale soluzione non può essere generalizzata automaticamente a tutte le ipotesi di richiesta di riserva esclusiva del posto auto da parte di soggetti con ridotta mobilità: la prevalenza delle esigenze del singolo deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della gravità della situazione personale e dell'effettiva impossibilità o estrema difficoltà nell'utilizzo alternativo degli spazi comuni; inoltre, occorre verificare che la compressione dei diritti degli altri condomini sia contenuta entro limiti ragionevoli e non comporti un sacrificio sproporzionato o ingiustificato.

L'orientamento espresso dal Tribunale non appare controverso nella giurisprudenza recente di merito; tuttavia, non si registrano pronunce della Corte di Cassazione sul punto specifico dell'assegnazione esclusiva del posto auto condominiale a favore del disabile in presenza di più aventi diritto o in caso di carenza strutturale degli spazi disponibili.

In tali ipotesi potrebbe porsi il problema della conciliazione tra le diverse esigenze protette dalla legge (ad esempio tra più soggetti disabili) e della necessità di adottare criteri oggettivi e trasparenti nella gestione degli spazi comuni.

In conclusione, la decisione valorizza i principi costituzionali e le leggi speciali (l. n.13/1989; l. n.104/1992) in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dei diritti delle persone con disabilità, confermando che il diritto all'inclusione sociale e alla salute può giustificare una deroga alle regole ordinarie sull'uso delle parti comuni condominiali.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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