La risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate si è occupata del seguente problema: è possibile ottenere l'agevolazione fiscale "prima casa" anche quando la dichiarazione di successione è stata presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi previsto dalla normativa?
Per comprendere la risposta è necessario fare alcune precisazioni.
È possibile richiedere l'agevolazione prima casa in fase di dichiarazione di successione, nel caso in cui tra gli eredi vi siano soggetti che abbiano determinati requisiti.
In particolare può essere richiesta se:
- L'immobile non rientra fra le case "di lusso" (non rientra nelle categorie catastali A01, A08 E A09)
- Il richiedente l'agevolazione risiede nel Comune in cui si trova l'immobile. Non è quindi necessario avere la residenza nell'immobile
- Il richiedente non è titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune.
Se la proprietà dovesse essere in comunione con un'altra persona, esempio fratello o figlio, si può richiedere l'agevolazione
- Il richiedente non è titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali previste per la prima casa. In questo caso l'agevolazione potrebbe essere richiesta solo nel caso in cui il richiedente si impegna a vendere la proprietà entro 1 anno dall'apertura della successione, ossia dalla data del decesso
La normativa stabilisce che la dichiarazione di successione deve essere presentata
entro un termine ordinario di dodici mesi dall'apertura della successione. Tuttavia, è possibile presentarla anche successivamente, a condizione che ciò avvenga prima della notifica di un accertamento d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate e comunque entro cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
In particolare, l'agevolazione può essere riconosciuta se:
- la dichiarazione è presentata prima della notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio;
- in ogni caso, entro il termine di cinque anni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, corrispondente al termine di decadenza per l'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione.
Per le ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi, previsto dalla lettera . ) della Nota II-bis, per il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile, il nuovo documento di prassi chiarisce che l'agevolazione "prima casa" non può essere richiesta - in mancanza del suddetto requisito al momento dell'apertura della successione - in quanto la dichiarazione di voler stabilire la residenza deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente, nell'atto di acquisto, o nell'atto integrativo prima dello scadere del termine dei diciotto mesi (si veda la risoluzione n. 53/2017).
