La Corte di Cassazione, con la sentenza 08 febbraio 2024 n. 3596, ha espresso un importante principio: nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita ed effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che quest'ultima possa in alcun modo desumersi che abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente venditore, privo di legittimazione passiva. Analizziamo la vicenda.
Fatto e decisione
L'attore - in qualità di promissario acquirente - agiva in giudizio chiedendo alla controparte - promittente venditore - la restituzione del doppio della caparra versata, a seguito della risoluzione del preliminare di compravendita imputabile all'inadempimento del promittente alienante.
Si costituiva il convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: l'importo, infatti, era stato versato all'agenzia di mediazione che, però, non aveva alcun tipo di potere di rappresentanza.
Soccombente in primo grado, il promittente venditore proponeva appello, solo parzialmente accolto: secondo il giudice di seconde cure, infatti, la somma di denaro corrisposta al mediatore andava qualificata come mero deposito cauzionale - da computare nel prezzo al momento della stipula del definitivo - e non come caparra confirmatoria, escludendo pertanto l'operatività dell'art. 1385 c.c., a tenore del quale, se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, l'altra può recedere ed esigere il doppio.
Avverso tale decisione il promittente venditore proponeva ricorso per Cassazione, lamentandosi ancora una volta della sua totale estraneità alla corresponsione della somma di denaro in questione, la quale era stata effettuata in favore di un'agenzia di mediazione che non la rappresentava.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso. Dagli atti processuali, infatti, non si evince alcuna procura corrisposta dal promittente venditore a favore della sopracitata agenzia di mediazione, contro la quale, dunque, l'attore avrebbe dovuto agire in maniera esclusiva.
In altre parole, in atti non v'è prova dell'esistenza di un potere rappresentativo della mediatrice ad incassare la somma contestata in nome e per conto del promittente venditore.
Pertanto, avverso il mediatore il promissario acquirente avrebbe dovuto esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Solo ove vi fosse stato uno specifico mandato all'incasso ovvero il conferimento di un espresso potere rappresentativo, dell'azione di ripetizione avrebbe dovuto rispondere il mandante o il rappresentato.
Pertanto, in mancanza di alcun riferimento, neanche implicito, alla circostanza che tale incasso, per il titolo dedotto (deposito cauzionale, a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno del cauzionante), avvenisse in nome e per conto del promittente alienante, il depositario doveva essere identificato direttamente nell'agenzia di mediazione.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso esprimendo il seguente principio di diritto: «Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva».
Considerazioni conclusive
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di legittimità.
Con ciò che riguarda l'azione ex art. 2033 c.c., rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass., n. 27421 del 26/09/2023).
Ex latere accipientis, l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. deve essere rivolta all'effettivo accipiens, essendo inconferente la prova del materiale trasferimento delle somme dal mandatario all'incasso al creditore mandante.
Risponde, difatti, a un principio generale in tema di rappresentanza volontaria che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante, con spendita del nome del rappresentato, si producano direttamente nel patrimonio di quest'ultimo.
Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass., n. 4862 del 23/02/2021).
