La legge prevede che, per mantenere l'agevolazione "prima casa", l'acquirente debba trasferire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi oppure entro 30 mesi se l'immobile è oggetto di interventi Superbonus.
Bisogna considerare però che per l'emergenza sanitaria del 2020 i tempi per il trasferimento della residenza sono stati sospesi. Questa sospensione ha avuto l'effetto di congelare il conteggio dei mesi utili per il cambio di residenza, evitando la decadenza dai benefici fiscali per cause non imputabili al contribuente.
In particolare la sospensione è avvenuta con i seguenti provvedimenti:
- D.L. 23/2020, art. 24: prima sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
- D.L. 183/2020 (convertito in L. 21/2021): proroga fino al 31 dicembre 2021
- D.L. 228/2021, art. 3, comma 5-septies: proroga fino al 31 marzo 2022
- D.L. 198/2022, art. 3, comma 10-quinquies (convertito in L. 14/2023): ulteriore sospensione dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023
Con la fine della sospensione, dal 31 ottobre 2023 i termini hanno ripreso a decorrere normalmente.
Questo significa che, per chi ha acquistato un immobile agevolato durante il periodo di sospensione, i termini (come quello per il trasferimento della residenza) iniziano a contare da quella data, e non dalla data dell'atto di acquisto.
L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 230 del 3 settembre 2025 ha offerto un importante chiarimento.
L'instante ha acquistato un'abitazione il 26 novembre 2021, beneficiando dell'agevolazione "prima casa" e l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione con Superbonus, e i lavori si sono conclusi il 29 dicembre 2023.
L'Istante chiede se il termine per trasferire la residenza nel Comune (che non è di 18 mesi ma di 30 mesi per l'unità immobiliare acquistata come prima casa nella quale sono stati effettuati gli interventi di efficientamento energetico Superbonus) debba tenere conto della sospensione dei termini prevista dalle norme emergenziali legate al Covid.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di specie, al fine di non decadere dal regime agevolato ''prima casa'', il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile agevolato, acquistato dall'Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 34/2020 (Superbonus), sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023 (fine sospensione termini attinenti all'agevolazione prima casa introdotta in conseguenza dell'epidemia da Covid-19).
Quindi, anche se l'acquisto risale al 26 novembre 2021, il periodo di sospensione ha "congelato" il conteggio, e il contribuente ha tempo fino al 30 aprile 2026 per effettuare il trasferimento di residenza senza perdere le agevolazioni "prima casa".
